Aggiornata al 2026. Leggi, regole e procedure possono cambiare: controlla sempre le fonti ufficiali indicate o chiedi a un professionista che parla italiano.
In Lussemburgo l’imposta sul reddito la gestisce l’Administration des contributions directes (ACD). Da dipendente la paghi con una trattenuta in busta paga, in base alla classe d’imposta scritta sulla tua scheda di ritenuta. Ecco classi, tariffa, dichiarazione, regime per gli impatriati e convenzione con l’Italia.
Chi paga le tasse in Lussemburgo
Per l’ACD sei residente se hai in Lussemburgo il domicilio fiscale o la dimora abituale (séjour habituel), e allora paghi sui redditi di tutto il mondo. Il non residente paga lì solo sui redditi lussemburghesi. Attenzione:
- avere un titolo di soggiorno in Lussemburgo non ti rende in automatico residente fiscale;
- in principio sei non residente se il centro dei tuoi interessi vitali è all’estero, qualunque sia il tuo indirizzo.
Se abiti fuori dal Lussemburgo e ci lavori (frontaliero) senza avervi domicilio fiscale né dimora abituale, sei contribuente non residente.
Il matricule (numero di identificazione) è spiegato nella guida alla burocrazia in Lussemburgo.
Se sei dipendente: la scheda di ritenuta
Il datore di lavoro trattiene l’imposta in base alla tua scheda di ritenuta (fiche de retenue d’impôt), che indica classe d’imposta (o aliquota) ed eventuali deduzioni. Secondo Guichet.lu:
- la emette in automatico l’ACD dopo la tua iscrizione al CCSS (la sicurezza sociale), in media entro 30 giorni lavorativi; se non arriva, contatta l’ufficio RTS competente e avvisa il datore;
- il datore la riceve in formato elettronico; tu puoi riceverla online attivando eDelivery su MyGuichet.lu;
- senza scheda la trattenuta si calcola in classe 1, con un minimo del 33%.
Per farla correggere o aggiungere deduzioni si usa il modello 164 R, anche su MyGuichet.lu.
Le classi d’imposta
Per i residenti ci sono tre classi (ACD):
- classe 1: chi non rientra nella 1a o nella 2;
- classe 1a: tra gli altri, vedovi, persone con figli a carico che danno diritto alla riduzione d’imposta e chi ha compiuto 64 anni all’inizio dell’anno;
- classe 2: coniugi e partner tassati insieme (imposition collective) e, per un periodo transitorio di 3 anni, chi è rimasto vedovo o si è separato o divorziato (con alcune condizioni).
La tariffa
La tariffa è progressiva. Secondo la legge sull’imposta sul reddito (art. 118, testo coordinato in vigore al 1° gennaio 2026) e l’ACD, che indica come ultimo adeguamento quello in vigore dal 1° gennaio 2025:
| Reddito imponibile | Aliquota sulla parte in più |
|---|---|
| fino a 13.230 € | 0% |
| da 13.230 a 54.090 € | dall’8% al 38%, crescente a scaglioni |
| da 54.090 a 117.450 € | 39% |
| da 117.450 a 176.160 € | 40% |
| da 176.160 a 234.870 € | 41% |
| oltre 234.870 € | 42% |
La tariffa di base si applica alla classe 1. All’imposta si aggiunge il contributo al fondo per l’impiego: 7%, che sale al 9% sopra 150.000 euro di reddito imponibile rettificato in classe 1 e 1a (300.000 in classe 2) (ACD).
La dichiarazione dei redditi
Non tutti devono fare la dichiarazione. Da residente devi presentarla (modello 100), tra gli altri casi, se (ACD):
- il tuo reddito imponibile supera 100.000 euro;
- oltre allo stipendio hai redditi netti senza trattenuta per più di 600 euro;
- hai almeno una scheda di ritenuta aggiuntiva e il reddito supera 36.000 euro (classi 1 e 2) o 30.000 euro (classe 1a);
- hai solo redditi senza trattenuta (per esempio da autonomo) e il reddito imponibile supera 12.438 euro.
Se non sei obbligato, puoi comunque presentarla, o fare il conguaglio annuale (décompte annuel, modello 163), per riavere l’imposta trattenuta in più.
La scadenza è il 31 dicembre dell’anno successivo (ACD). Stessa scadenza per il modello 163. Si fa con l’assistente online su MyGuichet.lu, se rientri nelle condizioni, o inviando il modello 100 (Guichet.lu).
Se lavori in proprio
Da autonomo considera anche gli acconti trimestrali dell’imposta: secondo il calendario fiscale dell’ACD scadono il 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre. Come aprire l’attività lo spieghiamo nella guida al lavoro in Lussemburgo.
Il regime per i lavoratori impatriati
L’articolo 115, numero 13b, della legge sull’imposta sul reddito, nella versione in vigore dal 2025, esenta il 50% della retribuzione annua lorda pagata a un impatriato, su una retribuzione massima di 400.000 euro. Vale per il dipendente reclutato direttamente all’estero o distaccato da un gruppo internazionale. Le condizioni principali:
- hai il domicilio fiscale o la dimora abituale in Lussemburgo;
- nei 5 anni prima dell’assunzione non sei stato residente fiscale in Lussemburgo, non hai abitato a meno di 150 km dal confine e non hai pagato lì imposte su redditi da lavoro;
- hai una retribuzione annua fissa di almeno 75.000 euro lordi;
- dedichi a quell’attività almeno il 75% del tuo tempo di lavoro e non sostituisci altri dipendenti;
- se sei reclutato, hai una specializzazione approfondita nel settore; se sei distaccato, almeno 5 anni di anzianità nel gruppo o di esperienza specializzata.
Non vale per gli interinali. Dura al massimo fino alla fine dell’ottavo anno dopo quello di assunzione e finisce se una condizione viene meno. È il datore a comunicare ogni anno all’ACD, entro il 31 gennaio, chi ne beneficia (ACD, Impatriés). Verifica sempre il tuo caso con un professionista.
Residenza fiscale in Italia e AIRE
Per l’Agenzia delle Entrate sei fiscalmente residente in Italia se, per almeno 183 giorni l’anno (184 negli anni bisestili), in Italia hai almeno uno di questi elementi: dimora abituale, domicilio (il centro delle tue relazioni personali e familiari), presenza fisica, oppure iscrizione all’anagrafe dei residenti, salvo prova contraria (Agenzia delle Entrate).
Per questo è importante l’iscrizione all’AIRE: secondo l’Ambasciata d’Italia a Lussemburgo va fatta entro 90 giorni dal trasferimento, solo sul portale Fast It, con un certificato di residenza lussemburghese di non più di 3 mesi. Chi non si iscrive rischia una sanzione da 200 a 1.000 euro per ogni anno, fino a 5 anni (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), come indica il Consolato Generale di Londra.
La convenzione contro le doppie imposizioni
Italia e Lussemburgo hanno una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata in Italia con la legge 14 agosto 1982, n. 747 e in vigore dal 4 febbraio 1983. Un protocollo del 2012 l’ha modificata dal 20 gennaio 2015 (Dipartimento delle Finanze).
Cosa prevede, tra l’altro:
- lo stipendio di un residente in uno dei due Stati si tassa solo in quello Stato, a meno che il lavoro sia svolto nell’altro, che allora può tassarlo (art. 15, come riportato dall’Agenzia delle Entrate);
- se sei residente in Lussemburgo, i redditi che la convenzione lascia tassare all’Italia sono esenti in Lussemburgo, che però può tenerne conto per calcolare l’aliquota; per dividendi, interessi e canoni, invece, il Lussemburgo detrae l’imposta pagata in Italia, entro la quota di imposta lussemburghese su quei redditi (art. 24).
Ogni caso è diverso, soprattutto nell’anno del trasferimento: puoi cercare un commercialista a Lussemburgo o un patronato o CAF a Lussemburgo.
Fonti ufficiali
- Administration des contributions directes, “Résident / non-résident”: impotsdirects.public.lu
- Guichet.lu, “Demander ou faire modifier la fiche de retenue d’impôt en tant que salarié ou pensionné résident”: guichet.public.lu
- Administration des contributions directes, “Classes d’impôt des contribuables résidents”: impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu”, testo coordinato in vigore al 1° gennaio 2026 (artt. 115, 118): impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Tarif de base applicable aux personnes physiques”: impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Barèmes – Personnes physiques”: impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Fonds pour l’emploi”: impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Imposition par voie d’assiette (impôt sur le revenu)”: impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Délais – Dépôt / Remise”: impotsdirects.public.lu
- Administration des contributions directes, “Calendrier fiscal”: impotsdirects.public.lu
- Guichet.lu, “Déclaration pour l’impôt sur le revenu pour personnes physiques”: guichet.public.lu
- Administration des contributions directes, “Impatriés”: impotsdirects.public.lu
- Agenzia delle Entrate, “Regole generali per persone fisiche – Residenza fiscale”: agenziaentrate.gov.it
- Ambasciata d’Italia a Lussemburgo, “AIRE”: amblussemburgo.esteri.it
- Consolato Generale d’Italia a Londra, “AIRE” (sanzioni della Legge n. 213/2023): conslondra.esteri.it
- Farnesina, “Portale Fast It”: serviziconsolari.esteri.it
- Normattiva, “Legge 14 agosto 1982, n. 747” (convenzione Italia-Lussemburgo): normattiva.it
- Dipartimento delle Finanze, “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni” (Lussemburgo): finanze.gov.it
- Dipartimento delle Finanze, testo della convenzione Italia-Lussemburgo (G.U. n. 284 del 14 ottobre 1982, art. 24): finanze.gov.it
- Agenzia delle Entrate, “Risposta n. 6/2025” (art. 15 della convenzione): agenziaentrate.gov.it
Aggiornamento
Informazioni aggiornate al 2026. Leggi, regole e procedure possono cambiare nel tempo: controlla sempre le fonti ufficiali indicate oppure chiedi a un professionista.
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