Regime impatriati: chi può tornare in Italia pagando meno tasse e come funziona

Chi rientra dopo 3 anni all'estero (6-7 con lo stesso datore) e ha un'alta qualifica paga l'IRPEF sul 50% del reddito di lavoro (40% con figli) per 5 anni.

Se torni a lavorare in Italia dopo almeno tre anni passati all’estero da non residente fiscale (sei o sette se torni a lavorare per lo stesso datore o gruppo), puoi pagare l’IRPEF solo sul 50% del tuo reddito di lavoro, o sul 40% se rientri con un figlio minorenne. Lo sconto dura cinque anni (quello del rientro e i quattro successivi) e vale fino a 600.000 euro di reddito l’anno. In cambio ti impegni a restare residente fiscale in Italia per almeno quattro anni, devi lavorare in Italia per la maggior parte dell’anno e devi avere un’elevata qualificazione o specializzazione.

È il “nuovo” regime impatriati, quello per chi diventa residente fiscale in Italia dal 2024. Chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 2023 resta nel vecchio regime, che era più generoso e ha regole diverse. Qui trovi i requisiti uno per uno, un esempio di calcolo, i casi chiariti dall’Agenzia delle Entrate (smart working, stesso datore, figli) e gli altri regimi per chi rientra.

In breve

  • Chi: chi diventa residente fiscale in Italia dal 2024, non lo è stato nei 3 anni precedenti (6 o 7 se torna a lavorare per lo stesso datore o gruppo), ha un’elevata qualificazione e lavora in Italia per la maggior parte dell’anno.
  • Quanto: il reddito di lavoro dipendente o da professionista conta per il 50% (40% con figli minorenni), fino a 600.000 euro l’anno. Il reddito d’impresa è escluso.
  • Per quanto: l’anno del rientro e i 4 successivi. Se riparti prima di 4 anni restituisci lo sconto, con gli interessi.
  • Smart working: va bene anche per un datore estero, se lavori fisicamente in Italia per la maggior parte dell’anno; se è lo stesso datore che avevi all’estero servono 6 o 7 anni fuori (risposte dell’Agenzia del 2026).
  • Dati: norme in vigore al 12 ottobre 2026; beneficiari dalle dichiarazioni sui redditi del 2024 (MEF); costo dal Rapporto sulle spese fiscali 2025, con stime per il 2026.

Queste sono informazioni generali, aggiornate a ottobre 2026, e non sono una consulenza: i requisiti si valutano caso per caso e un errore costa caro. Prima di firmare un contratto o fissare la data del rientro, fai controllare la tua situazione da un commercialista: a Bruxelles puoi cercarlo nella directory dei commercialisti. Per le pratiche puoi rivolgerti anche ai patronati e CAF di Bruxelles e di Londra.

Che cos’è il regime impatriati?

È uno sconto sulle imposte sul reddito per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e ci lavora. La regola è nell’articolo 5 del decreto legislativo 209 del 2023 e vale per chi diventa residente fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024. Dal 1° gennaio 2027 la stessa norma passa all’articolo 225 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 117 del 2026), con lo stesso contenuto nella sostanza.

Il meccanismo è semplice: una parte del tuo reddito di lavoro non entra nel reddito su cui si calcola l’IRPEF. Con il regime al 50%, se guadagni 60.000 euro, per l’IRPEF ne conti 30.000.

Il nuovo regime ha sostituito quello del 2015 (articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015), che tassava di regola solo il 30% del reddito. Nel documento che accompagnava la riforma (l’analisi d’impatto della regolamentazione), il governo spiegava la stretta con “l’estrema ampiezza” dei beneficiari e dei redditi agevolati, “l’assenza di qualsiasi criterio selettivo” e “l’eccessiva durata del beneficio”. Il nuovo regime è più stretto: servono più anni all’estero, una qualifica e un impegno a restare più lungo.

Dal 2024 il testo è cambiato una sola volta: la legge sull’intelligenza artificiale (legge 132 del 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025) ha aggiunto tra i requisiti di qualificazione chi ha fatto ricerca, anche applicata, nelle tecnologie di intelligenza artificiale. Le leggi di bilancio 2025 e 2026 non l’hanno toccato.

Chi può chiederlo? I requisiti uno per uno

Devi averli tutti insieme.

Almeno tre anni fuori (sei o sette se torni dallo stesso datore)

Non devi essere stato residente fiscale in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il rientro. Il periodo d’imposta in Italia è l’anno solare: chi rientra nel 2027 non deve essere stato residente nel 2024, 2025 e 2026.

Gli anni salgono se in Italia lavori per lo stesso datore di lavoro che avevi all’estero, o per una società del suo gruppo:

  • 6 anni se prima di partire non avevi lavorato in Italia per quel datore o gruppo;
  • 7 anni se ci lavoravi già in Italia prima di trasferirti all’estero.

Il regime vale anche per chi non è mai stato residente in Italia, per esempio un cittadino straniero (risposta a interpello 70 del 2025).

Un’elevata qualificazione o specializzazione

La legge rinvia a due decreti, quello sulla “Carta blu UE” (decreto legislativo 108 del 2012) e quello sulle professioni regolamentate (decreto legislativo 206 del 2007). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in più risposte del 2025 (55, 71 e 74), che valgono, per italiani e stranieri, i titoli e le qualifiche dell’articolo 27-quater del Testo unico sull’immigrazione. Ne basta uno:

  • un titolo di istruzione superiore di livello terziario di almeno tre anni, come una laurea triennale, o una qualifica professionale post-secondaria di almeno tre anni o almeno di livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
  • i requisiti per esercitare una professione regolamentata;
  • una qualifica professionale superiore dimostrata da almeno 5 anni di esperienza di livello paragonabile a una laurea;
  • per dirigenti e specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (codici ISCO-08 133 e 25), almeno 3 anni di esperienza negli ultimi 7;
  • in alternativa, dal 10 ottobre 2025, un’attività di ricerca, anche applicata, nell’intelligenza artificiale.

L’Agenzia non valuta se il tuo titolo va bene: nelle risposte a interpello ha dichiarato inammissibili le domande su questo punto. Il controllo spetta a te e al tuo consulente.

Una novità utile: nel nuovo regime non serve più un legame tra il rientro e il nuovo lavoro, e i requisiti si possono maturare anche dopo il rientro. In quel caso il regime vale per gli anni rimasti in cui li hai tutti (risposta 66 del 2025).

Lavorare in Italia per la maggior parte dell’anno

L’attività deve essere svolta in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Conta dove lavori fisicamente, non dove ha sede l’azienda: per questo anche lo smart working per un datore estero può andare bene (vedi i casi particolari).

Quali redditi sono agevolati, e quali no

Lo sconto vale solo per i redditi prodotti in Italia di tre tipi:

  • lavoro dipendente;
  • redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • lavoro autonomo da arti e professioni, cioè il professionista con partita IVA.

Il reddito d’impresa non è nell’elenco, mentre nel vecchio regime c’era. Restano fuori anche i redditi prodotti all’estero: per esempio lo stipendio da frontaliere per un lavoro svolto oltre confine dopo il rientro (risposta 66 del 2025).

Quanto si risparmia?

Il reddito agevolato conta per il 50%, quindi metà è esente. Sale al 60% esente (conta il 40%) se ti trasferisci con un figlio minorenne o se ne nasce o ne adotti uno durante il regime (vedi i figli). Il tetto è di 600.000 euro l’anno di reddito agevolabile.

Nel nuovo regime non c’è più il bonus per il Sud: le percentuali più alte per chi andava a vivere nel Mezzogiorno restano solo nel vecchio regime.

Se rientri a metà anno, percentuale e tetto si applicano interi, senza ragguaglio ai mesi effettivi (risposte 22 e 70 del 2025).

Un esempio con 60.000 euro

Prendiamo un dipendente che nel 2026 ha un reddito di lavoro di 60.000 euro. Le ipotesi:

  • 60.000 euro è il reddito “fiscale”, già al netto dei contributi a suo carico;
  • non ha altri redditi né oneri da dedurre;
  • lavora in Italia ed è entrato nel nuovo regime con tutti i requisiti;
  • calcoliamo solo l’IRPEF lorda, con le aliquote 2026: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.000 e 50.000 euro, 43% oltre. La legge di bilancio 2026 ha abbassato la seconda aliquota dal 35% al 33%.
Senza regimeRegime al 50%Regime al 40% (con figlio)
Reddito che conta per l’IRPEF60.000 €30.000 €24.000 €
IRPEF lorda 202618.000 €7.100 €5.520 €
Differenza–10.900 € in meno12.480 € in meno

Calcoli nostri sulle aliquote dell’articolo 11 del TUIR in vigore nel 2026.

Il risultato vero è diverso, per tre motivi:

  • detrazioni (per lavoro dipendente, per familiari a carico) e addizionali regionale e comunale cambiano il conto, e dipendono dalla tua situazione, dalla regione e dal comune: vanno calcolate caso per caso;
  • per il taglio del cuneo fiscale e il trattamento integrativo la parte esente si somma di nuovo al reddito (istruzioni del modello 730/2026 e circolare 4/E del 2025): chi guadagna 60.000 euro non li riceve anche se, con il regime, per l’IRPEF ne dichiara 30.000;
  • i contributi seguono regole loro.

E i contributi?

La norma riduce il reddito che conta per l’IRPEF e non parla di contributi previdenziali. Non abbiamo trovato indicazioni ufficiali dell’INPS su come il nuovo regime incida sui contributi, né per i dipendenti né per i professionisti: chiedilo al tuo commercialista o a un consulente del lavoro prima di fare i conti sul netto.

Quanto dura, e cosa succede se riparti?

Il regime vale per cinque periodi d’imposta: l’anno in cui trasferisci la residenza fiscale in Italia e i quattro successivi. Chi diventa residente nel 2026 ne gode dal 2026 al 2030.

Fa eccezione chi ha trasferito la residenza anagrafica nel 2024 ed era diventato proprietario della casa in cui vive, in Italia, entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei 12 mesi prima del trasferimento: per lui il regime dura tre anni in più, sempre al 50%.

In cambio ti impegni a restare residente fiscale in Italia per almeno quattro anni. Se non ci resti, la legge è netta: “il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi”. In pratica restituisci le imposte risparmiate negli anni precedenti, con gli interessi.

Con i figli: quando scatta il 40%

La quota che conta per l’IRPEF scende al 40% in due casi:

  • ti trasferisci in Italia con un figlio minorenne;
  • durante il regime nasce un figlio o adotti un minore: in questo caso il 40% vale dall’anno della nascita o dell’adozione e per gli anni che restano.

In tutti e due i casi il figlio deve essere residente in Italia durante il regime. L’Agenzia ha chiarito tre punti:

  • il 40% può spettare a entrambi i genitori, se tutti e due hanno i requisiti (risposta 53 del 2025);
  • se il figlio diventa maggiorenne durante il regime, non perdi il 40% fino alla fine dei cinque anni (risposte 22 e 53 del 2025, riprese nella 82 del 2026);
  • se i figli erano già residenti in Italia prima di te, il 40% spetta lo stesso, purché siano residenti durante il regime (risposta 82 del 2026).

Smart working, stesso datore e altri casi particolari

Sul nuovo regime l’Agenzia delle Entrate, a ottobre 2026, non ha pubblicato una circolare: i chiarimenti sono nelle risposte a interpello, cioè a domande di singoli contribuenti, che valgono per quel caso ma mostrano come l’Agenzia legge la norma.

Smart working per un datore estero. Si può. Nella risposta 2 del 12 gennaio 2026 una lavoratrice rientrata da Londra, assunta da una società con sede a Berlino (diversa dal suo datore inglese) con possibilità di lavorare da remoto dall’Italia, potrà avere il regime. Per l’Agenzia vale quello che aveva già detto per il vecchio regime: conta che il lavoro sia svolto “prevalentemente nel territorio dello Stato”. Nella risposta 82 del 20 marzo 2026 un lavoratore rimasto all’estero per 30 anni potrà avere il regime al 40%, in smart working per lo stesso datore finlandese.

Stesso datore: conta l’ultimo. Se lavori da remoto per lo stesso datore che avevi all’estero, servono 6 anni fuori (o 7). Nella risposta 66 del 2025 chi aveva solo 4 anni all’estero non poteva avere il regime per i mesi con il vecchio datore, ma poteva averlo dal momento in cui passava a un nuovo datore.

Conta il datore dell’ultimo periodo prima del rientro: se il rapporto con il datore estero si era chiuso prima (lavoravi per lui fino a qualche anno fa, poi per altri), bastano 3 anni (risposte 41 e 142 del 2025, 54 del 2026). E per i 7 anni conta chi era il datore subito prima della partenza: nella risposta 41 del 2025 chi rientrava in una società del gruppo per cui aveva lavorato in Italia anni prima, ma non subito prima di partire, aveva bisogno di 6 anni, non di 7.

Il tipo di contratto non conta. Chi rientra come professionista con partita IVA e fattura all’ex datore estero, o a una società del suo gruppo, è trattato come chi torna dallo stesso datore (risposte 22, 53 e 72 del 2025).

Employer of record. Se sei assunto all’estero e poi in Italia tramite un “employer of record”, cioè una società che fa da datore di lavoro formale per conto dell’azienda per cui lavori davvero, e i due employer of record sono dello stesso gruppo, servono 6 anni, anche se le aziende per cui lavori non hanno legami tra loro (risposta 54 del 2026).

Ex frontalieri. Chi era residente all’estero e lavorava ogni giorno in Italia per un datore italiano può avere il regime trasferendo la residenza: la norma non pone condizioni su dove si lavorava negli anni all’estero. Se il datore è lo stesso di prima della partenza, servono 7 anni (risposta 12 del 2026).

Aspettativa non retribuita. Chi era in aspettativa da un datore italiano, ha lavorato all’estero per un altro e rientra dal datore italiano ha bisogno di soli 3 anni, perché l’ultimo datore all’estero era un altro (risposta 317 del 2025).

Più lavori insieme. Il regime vale per il reddito del nuovo datore, ma non per una collaborazione con un ente per cui lavoravi già prima di partire e poi dall’estero: per quel reddito servivano 7 anni fuori, e ce n’erano solo 3 (risposta 263 del 2025, sul caso di un’università).

Istituzioni europee. Chi lavorava per un’istituzione dell’Unione o per un ente coperto dal Protocollo sui privilegi e le immunità, come la Banca europea per gli investimenti (BEI), può essere considerato per legge ancora residente in Italia: quegli anni non contano come anni all’estero. La BERS di Londra non è un’istituzione dell’Unione, e gli anni passati lì contano (risposta 264 del 2025).

Su altri casi, come il distacco all’estero e gli sportivi professionisti, non abbiamo trovato chiarimenti dell’Agenzia sul nuovo regime: chiedi a un professionista.

E l’AIRE? Conta la residenza fiscale

L’iscrizione all’AIRE non è un requisito a sé. Dipende dagli anni.

Per gli anni fino al 2023, la legge considera residente all’estero il cittadino italiano iscritto all’AIRE, oppure chi aveva la residenza in un altro Stato secondo una convenzione contro le doppie imposizioni. Chi non era iscritto può quindi dimostrare la residenza estera con la convenzione. È però un fatto da provare: l’Agenzia non lo valuta nelle risposte a interpello (risposta 22 del 2025).

Dal 2024 conta la nuova definizione di residenza fiscale dell’articolo 2 del TUIR: sei residente in Italia se per la maggior parte dell’anno (183 giorni, 184 nei bisestili) hai qui la residenza civile, il domicilio (le relazioni personali e familiari) o la presenza fisica, contando anche le frazioni di giorno. L’iscrizione all’anagrafe fa solo presumere la residenza. Vale nei due sensi: un iscritto all’AIRE che tiene casa e legami in Italia può risultare residente in Italia (circolare 20/E del 2024), e quegli anni rischiano di non contare come anni all’estero.

Per l’Italia, di regola, l’anno fiscale non si divide: sei residente per tutto l’anno o per niente (fanno eccezione le convenzioni con Germania, Svizzera e Panama, secondo la circolare 20/E). La data del rientro decide quindi da quale anno parte il regime: dipende da quanti giorni, nell’anno del rientro, hai qui residenza, domicilio o presenza. Con un rientro in autunno potresti diventare residente solo dall’anno dopo, salvo che tu abbia già in Italia domicilio o iscrizione all’anagrafe per più di metà anno. Nelle risposte 2 del 2026 e 264 del 2025, chi rientrava tra settembre e la fine del 2025 potrà avere il regime dal 2026, non dal 2025. Fai i conti prima di fissare la data.

Come si chiede?

Se sei dipendente, di solito lo applica il datore di lavoro in busta paga: le istruzioni del modello 730/2026 dicono che “nei casi ordinari” il beneficio “è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro”. Per il nuovo regime l’Agenzia rinvia alle “consuete modalità” delle circolari sul vecchio (risposta 16 del 2025): una richiesta scritta al datore, che applica lo sconto dal periodo di paga successivo e, al conguaglio, dalla data di assunzione (circolare 33/E del 2020). Non abbiamo trovato un modulo ufficiale.

Se il datore non l’ha applicato, lo chiedi nella dichiarazione dei redditi. Nel 730 indichi nei righi C1-C3 il reddito già ridotto e, nella casella “Casi particolari”, il codice 16 (regime al 50%) o 17 (al 40%). In quel caso, nella Certificazione Unica il datore indica la quota non tassata con il codice GA (50%) o GB (40%) nelle annotazioni. Lo conferma anche la risposta 2 del 2026: se il datore “non abbia potuto riconoscere l’agevolazione”, il lavoratore “potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi”.

Se sei un professionista con partita IVA, per il vecchio regime la circolare 33/E del 2020 prevedeva due strade: lo sconto in dichiarazione, oppure una richiesta scritta a ogni committente, che applica la ritenuta d’acconto sul compenso ridotto. Per il nuovo regime l’Agenzia rinvia alle stesse modalità.

Quante persone lo usano, e quanto costa?

Per l’anno d’imposta 2024 (dichiarazioni presentate nel 2025), secondo le statistiche del Dipartimento delle Finanze (MEF), i lavoratori dipendenti con un regime impatriati erano circa 45.000 (44.881, contro 41.020 nel 2023). Il MEF avverte che è una somma di codici diversi, quindi qualcuno può essere contato due volte. Il loro reddito lordo medio da lavoro dipendente, parte esente compresa, era di 120.922 euro. A loro si aggiungono 5.720 lavoratori autonomi e imprenditori con la casella del vecchio regime, di cui 1.012 anche dipendenti.

Quasi tutti i dipendenti usano ancora il vecchio regime. Nel 2024, il primo anno del nuovo, i dipendenti nel nuovo regime erano 2.072: 1.617 al 50% e 455 al 40%.

Quanto costa allo Stato? Il Rapporto sulle spese fiscali 2025 del MEF (giugno 2026) stima per il regime impatriati, vecchio e nuovo insieme, 1.483,1 milioni di euro di IRPEF in meno nel 2026, 1.312,7 milioni nel 2027 e 1.062,3 milioni nel 2028. Il rapporto conta 55.450 beneficiari, un conteggio diverso da quello delle statistiche delle dichiarazioni: i due numeri non vanno confrontati né sommati. Quando è nato il nuovo regime, la relazione tecnica del governo non ha stimato né i beneficiari né il costo: riteneva che la norma non avrebbe prodotto effetti negativi sul gettito.

Se sei rientrato fino al 2023: il vecchio regime

Il vecchio regime (articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015) è stato abrogato il 29 dicembre 2023, ma continua per chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 (per gli sportivi: contratto firmato entro quella data). Attenzione: qui conta l’iscrizione al comune, nel nuovo regime la residenza fiscale. Se ti sei iscritto al comune nel 2023 ma sei diventato residente fiscale solo nel 2024, non abbiamo trovato indicazioni dell’Agenzia: fai valutare il tuo caso.

Vecchio regime (rientri fino al 2023)Nuovo regime (dal 2024)
Anni all’estero prima23; 6 o 7 con lo stesso datore o gruppo
Reddito che conta per l’IRPEF30% (10% al Sud)50% (40% con figli), fino a 600.000 €
Qualificanon richiesta, salvo casi particolarielevata qualificazione o ricerca sull’intelligenza artificiale
Durata5 anni, più altri 5 al 50% con figli o casa (10% con tre figli)5 anni (più 3 solo per chi è arrivato nel 2024 con casa comprata entro il 2023)
Impegno a restare2 anni4 anni
Reddito d’impresasì, per le attività avviate in Italia dal 2020no
Senza AIREammesso con residenza estera secondo una convenzione (con limiti per chi è rientrato fino al 2019)per gli anni fino al 2023, AIRE o residenza estera secondo una convenzione

Le regole del vecchio regime in tabella sono quelle in vigore per chi si è trasferito dal 30 aprile 2019; prima di quella data il reddito agevolato contava per il 50%.

Nel vecchio regime, per artigiani e commercianti l’INPS ha indicato che, se nella dichiarazione è barrata la casella degli impatriati, la base per i contributi è la stessa ridotta usata per l’IRPEF (circolare INPS 52 del 2023, ripresa nella 105 del 2025).

La proroga a pagamento. Chi si era trasferito prima del 30 aprile 2019, era iscritto all’AIRE o cittadino dell’Unione e al 31 dicembre 2019 era già nel regime, poteva allungarlo di cinque anni se aveva almeno un figlio minorenne o una casa in Italia, pagando con F24 il 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente (il 5% con almeno tre figli minorenni e una casa). Nei cinque anni in più il reddito contava per il 50%, o per il 10% con almeno tre figli minorenni o a carico.

Il pagamento andava fatto entro il 30 giugno dell’anno successivo alla fine del primo quinquennio: le scadenze erano quindi legate alla data del tuo rientro. Se pensi di essere in questo caso, verifica con un professionista.

Le cause in Cassazione. Sul vecchio regime c’è una questione aperta: con le ordinanze interlocutorie 7549 del 29 marzo 2026 e 12011 e 12014 del 30 aprile 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha mandato in pubblica udienza le cause sui rimborsi IRPEF chiesti dagli impatriati con una dichiarazione integrativa presentata in ritardo. La Corte deve decidere se quella dichiarazione è ammessa o se può valere come istanza di rimborso, con i suoi termini. Nelle fonti che abbiamo consultato, a ottobre 2026, una decisione non risulta: se sei in questa situazione, segui la questione con il tuo commercialista.

Altri regimi per chi rientra o arriva

Docenti e ricercatori. Chi ha una laurea, ha vissuto all’estero in modo non occasionale e ha fatto ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi in università o centri di ricerca all’estero, e viene a svolgere la sua attività in Italia, paga l’IRPEF solo sul 10% dei compensi, e non paga l’IRAP (articolo 44 del decreto-legge 78 del 2010). Dura 6 anni: quello in cui diventa residente e i cinque successivi. Per chi si è trasferito dal 2020 sale a 8 anni con un figlio minorenne o a carico, o con una casa comprata in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi prima, a 11 con due figli e a 13 con tre; valgono anche i figli nati durante il periodo (risoluzione 8/E del 2026). Si può usare insieme al nuovo regime impatriati, ma su redditi diversi, per esempio la ricerca da una parte e un’attività da professionista dall’altra (risposta 16 del 2025). Non spetta a chi vive in Italia e lavora da remoto per un’università estera (circolare 25/E del 2023). Dal 2027 la norma passa all’articolo 226 del nuovo Testo unico.

Neo-residenti. Chi non è stato residente in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti può pagare un’imposta fissa sui redditi prodotti all’estero, al posto dell’IRPEF, per al massimo 15 anni, dopo una risposta favorevole dell’Agenzia a un interpello (articolo 24-bis del TUIR). L’importo dipende da quando ti sei trasferito: 100.000 euro l’anno per chi è arrivato fino al 9 agosto 2024, 200.000 dal 10 agosto 2024, 300.000 dal 1° gennaio 2026 (con 25.000 euro in più per ogni familiare per chi paga 200.000 euro, e 50.000 per chi ne paga 300.000). La legge che l’ha introdotto esclude il cumulo con il vecchio regime impatriati e con quello dei docenti; per il nuovo regime impatriati non abbiamo trovato chiarimenti ufficiali, e in generale l’Agenzia lo ritiene compatibile con gli altri regimi di favore per chi si trasferisce in Italia (risposta 16 del 2025): fai valutare il tuo caso. Dal 2027: articolo 246 del nuovo Testo unico.

Pensionati al Sud. Chi riceve una pensione estera e si trasferisce in un comune con non più di 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia (o in alcuni comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016) può pagare un’imposta del 7% su tutti i redditi esteri, per l’anno del trasferimento e i nove successivi (articolo 24-ter del TUIR). Non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni precedenti e deve arrivare da un Paese con cui l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa. Il limite era di 20.000 abitanti: lo ha alzato la legge 34 del 2026; da quale trasferimento si applica, verificalo con un professionista. Dal 2027: articolo 247 del nuovo Testo unico.

E negli altri Paesi?

Se stai valutando dove andare, sappi che anche altri Paesi europei hanno regimi per chi arriva dall’estero, ma funzionano in modo diverso: spesso dipendono dal datore di lavoro o da una soglia di stipendio. In sintesi, secondo le amministrazioni fiscali dei singoli Paesi (ottobre 2026):

PaeseRegimeCosa prevedeDurata
Spagnaregime per lavoratori trasferiti (“legge Beckham”)si paga come un non residente: 24% sui redditi di lavoro fino a 600.000 euro, 47% oltre (dati 2025)anno del trasferimento + 5
Paesi Bassiregola del 30%il datore può pagare esentasse fino al 30% dello stipendio (2026); dal 2027 il 27%, salvo chi l’aveva già entro il 2023fino a 5 anni
PortogalloIFICIaliquota del 20% sui redditi di lavoro delle attività ammesse (ricerca, innovazione, alcuni lavori qualificati); non devi essere stato residente nei 5 anni prima10 anni
IrlandaSARPesente il 30% del reddito tra 125.000 euro (per chi arriva dal 2026 al 2030) e 1.000.000; serve un trasferimento da parte di un datore collegatofino a 5 anni
Belgioregime degli impatriatiil datore può rimborsare esentasse spese forfettarie fino al 35% dello stipendio (dal 2025); stipendio minimo 70.000 euro, salvo i ricercatori5 anni, con una possibile proroga di 3
Franciarégime des impatriésesente il premio di impatriazione o, a scelta, il 30% della retribuzione; serve essere chiamati da un’impresa, non vale per chi va di propria iniziativafino alla fine dell’ottavo anno

La differenza principale: in Belgio e nei Paesi Bassi lo sconto passa dal datore di lavoro, mentre quello italiano lo chiede il lavoratore (al datore o nella dichiarazione dei redditi), non ha uno stipendio minimo, ma ha un tetto di 600.000 euro e chiede un’elevata qualificazione. I dettagli sono nelle guide alle tasse di Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Irlanda, Belgio e Francia.

Prima di rientrare: la checklist

  • Scegli la data del rientro con il calendario fiscale in mano. Il regime parte dall’anno in cui diventi residente fiscale, e di regola l’anno non si divide.
  • Conta gli anni all’estero e chiediti se in Italia lavorerai per lo stesso datore o gruppo: 3, 6 o 7 anni fanno la differenza.
  • Controlla la tua qualifica con un professionista prima di firmare il contratto.
  • Fai la richiesta scritta al datore di lavoro appena assunto, per avere lo sconto in busta paga.
  • Dichiara la residenza al comune entro 20 giorni dal rientro, all’anagrafe del comune o inviandola a distanza: il comune ti cancella dall’AIRE senza bisogno di altre pratiche.
  • Conserva i documenti della residenza estera degli anni che contano: iscrizione all’AIRE, contratti di casa e di lavoro, dichiarazioni dei redditi e certificati di residenza fiscale del Paese in cui vivevi.
  • Porta con te la storia dei contributi esteri: i periodi lavorati negli Stati dell’Unione, nello Spazio economico europeo e in Svizzera contano insieme a quelli italiani per il diritto alla pensione, senza trasferire i contributi. Chiedi un estratto all’ente previdenziale del Paese che lasci.

Il percorso “Mi trasferisco” ha una sezione per chi rientra in Italia e ti dà una prima idea sul regime impatriati in base alle tue risposte. Se invece stai partendo, parti dalla checklist per trasferirsi all’estero.

Domande frequenti

Basta una laurea triennale per il regime impatriati?

Di regola sì: tra i titoli che l’Agenzia delle Entrate considera validi c’è un titolo di istruzione superiore di almeno tre anni. In alternativa valgono una qualifica professionale post-secondaria di almeno tre anni o di livello 6, i requisiti per una professione regolamentata, 5 anni di esperienza qualificata (3 negli ultimi 7 per alcuni ruoli informatici) o la ricerca sull’intelligenza artificiale. L’Agenzia però non valuta i singoli titoli in interpello: fallo controllare a un professionista.

Posso avere il regime se lavoro in smart working per un’azienda estera?

Sì, se vivi in Italia e lavori fisicamente qui per la maggior parte dell’anno: l’Agenzia lo ha confermato nel 2026 (risposte 2 e 82). Ma se l’azienda è la stessa per cui lavoravi all’estero, o è del suo gruppo, devi essere stato fuori dall’Italia almeno 6 anni, o 7 se ci lavoravi già in Italia prima di partire.

Cosa succede se riparto dopo due anni?

Perdi il regime e devi restituire lo sconto avuto negli anni precedenti, con gli interessi: la legge chiede di restare residente fiscale in Italia per almeno quattro anni.

Mio figlio diventa maggiorenne durante il regime: perdo il 40%?

No. Secondo l’Agenzia il 40% resta fino alla fine del periodo, purché il figlio sia residente in Italia. Può spettare anche a entrambi i genitori, se hanno tutti e due i requisiti.

Non ero iscritto all’AIRE: posso averlo lo stesso?

Può darsi. Per gli anni fino al 2023 vale come residenza estera anche quella stabilita da una convenzione contro le doppie imposizioni; dal 2024 conta la residenza fiscale dell’articolo 2 del TUIR (residenza, domicilio o presenza in Italia per la maggior parte dell’anno), non l’iscrizione all’AIRE. Sono fatti da dimostrare: tieni i documenti in ordine.

Rientro a ottobre: lo sconto vale solo per i mesi lavorati?

No: se quell’anno sei già residente fiscale in Italia, percentuale e tetto di 600.000 euro valgono interi, senza ragguaglio ai mesi. Ma per l’Italia, di regola, sei residente per tutto l’anno o per niente, a seconda di quanto tempo dell’anno hai qui residenza, domicilio o presenza: con un rientro in autunno potresti diventarlo solo dall’anno dopo. Fai i conti con un professionista.

Sono rientrato nel 2023: quale regime vale per me?

Il vecchio, se hai trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023: il reddito agevolato conta per il 30% (10% al Sud) per cinque anni, con un impegno a restare di due anni. Ci sono estensioni con figli o casa, e regole diverse per chi è rientrato prima del 30 aprile 2019.

Fonti

Leggi nel testo vigente al 12 ottobre 2026, pagine consultate a ottobre 2026.

Nuovo regime impatriati

Aliquote ed esempio

  • Testo unico delle imposte sui redditi, art. 11 (aliquote 2026), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 3; Agenzia delle Entrate, Aliquote e calcolo dell’Irpef (aggiornata al 13 gennaio 2026)
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 (taglio del cuneo fiscale e quota esente degli impatriati)

Numeri

Vecchio regime e Cassazione

  • Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, art. 16 (testo in vigore al 28 dicembre 2023); decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 5 (proroga a pagamento); Agenzia delle Entrate, Lavoratori impatriati, che cos’è e provvedimento del 3 marzo 2021, prot. 60353 (opzione per la proroga)
  • INPS, circolare n. 52 del 7 giugno 2023 e circolare n. 105 del 27 giugno 2025 (contributi di artigiani e commercianti)
  • Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, raccolte delle ordinanze interlocutorie di marzo e aprile 2026 (sezione tributaria, ordinanza n. 7549 del 29 marzo 2026; ordinanze nn. 12011 e 12014 del 30 aprile 2026)

Altri regimi e rientro

  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 44 (docenti e ricercatori); Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 (figli nati durante il periodo)
  • Testo unico delle imposte sui redditi, art. 24-bis (neo-residenti) e art. 24-ter (pensionati al Sud, limite di 30.000 abitanti dalla legge 11 marzo 2026, n. 34); art. 2 (residenza fiscale)
  • Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 5 (dichiarazione di residenza entro 20 giorni); legge 27 ottobre 1988, n. 470, art. 4 (cancellazione dall’AIRE); INPS, totalizzazione dei periodi assicurativi in Stati UE

Altri Paesi

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026

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