Residenza fiscale: quando paghi le tasse in Italia e quando all’estero

Dal 2024 sei residente fiscale in Italia se per oltre metà anno ci vivi abitualmente, ci hai la famiglia o ci sei. Chi tassa cosa, AIRE e convenzioni.

Se sei residente fiscale in Italia, paghi le tasse in Italia su tutti i tuoi redditi, anche quelli guadagnati all’estero. Dal 2024 lo sei se, per la maggior parte dell’anno (183 giorni, 184 negli anni bisestili), hai in Italia la residenza civile, il domicilio, cioè il centro delle tue relazioni personali e familiari, oppure ci sei fisicamente; l’iscrizione all’anagrafe dei residenti fa presumere la residenza, salvo prova contraria.

Se non sei residente, in Italia paghi solo sui redditi prodotti qui, come l’affitto di una casa o una pensione pubblica. E se due Paesi ti considerano residente nello stesso anno, decide la convenzione contro le doppie imposizioni tra i due.

Il punto da sapere prima di partire: iscriversi all’AIRE non basta per smettere di essere residenti fiscali in Italia.

In breve

  • Residente in Italia (dal 2024): per oltre metà anno hai qui residenza civile, domicilio (famiglia e relazioni personali) o presenza fisica, anche per poche ore al giorno. L’iscrizione all’anagrafe fa presumere la residenza, ma si può provare il contrario.
  • L’AIRE da sola non basta: casa a disposizione, famiglia in Italia o troppi giorni passati qui possono tenerti residente.
  • Residente in due Paesi: decide la convenzione, nell’ordine abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità.
  • L’anno non si divide: per l’Italia sei residente per tutto l’anno o per niente, salvo le convenzioni con Germania, Svizzera e Panama.

Queste sono informazioni generali, aggiornate a ottobre 2026, e non sono una consulenza: la residenza fiscale si valuta caso per caso, sui fatti. Per la tua situazione serve un commercialista che conosca i due Paesi; a Bruxelles puoi cercarlo nella directory dei commercialisti.

Chi è residente fiscale in Italia?

La regola è nell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), riscritto dal decreto legislativo 209 del 2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024; dal 2027 passa, identica, all’articolo 2 del nuovo Testo unico (decreto legislativo 117 del 2026). Sei residente in Italia se, “per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno”, vale per te almeno uno di questi criteri:

  • hai in Italia la residenza civile, cioè la dimora abituale;
  • hai in Italia il domicilio, che ora la legge definisce come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”;
  • sei fisicamente presente in Italia;
  • sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente: in questo caso la residenza si presume, “salvo prova contraria”.

I numeri, 183 giorni o 184 negli anni bisestili, li dà l’Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 4 novembre 2024. Basta uno dei criteri.

Il criterio nuovo è la presenza fisica, e la circolare lo prende alla lettera:

  • i giorni si sommano, anche se non sono consecutivi: nell’esempio dell’Agenzia bastano periodi sparsi tra gennaio e dicembre;
  • anche un’ora conta come un giorno intero. Nell’esempio dell’Agenzia, chi atterra in Italia alle 23 del 1° luglio 2024 e riparte all’una del 31 dicembre è presente 184 giorni, e quindi è residente per il 2024;
  • la presenza conta “a prescindere dalle motivazioni”: vacanza, studio, visite ai parenti, lavoro. Può fare eccezione una presenza solo occasionale, come lo scalo in un aeroporto italiano per prendere una coincidenza.

Anche il domicilio ha cambiato significato: prima era la sede principale di affari e interessi, ora contano le relazioni personali e familiari (matrimonio o unione civile, convivenza stabile, ma anche una vita sociale stabile), che prevalgono su quelle economiche.

Vale anche per lo smart working: chi lavora da remoto dall’Italia per 183 giorni (184 nei bisestili) è “di per sé” residente in Italia, scrive l’Agenzia.

L’iscrizione all’AIRE basta?

No. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria se ti trasferisci all’estero per più di 12 mesi, e ti toglie dall’anagrafe dei residenti: così cade la presunzione legata all’iscrizione. Ma gli altri tre criteri restano. L’Agenzia fa proprio questo esempio: una persona si iscrive all’AIRE e va a lavorare all’estero, ma tiene a disposizione una casa in Italia, con le utenze attive, dove torna nei fine settimana e in alcuni periodi di ferie. Secondo la circolare, sono elementi che “potrebbero dar luogo alla configurazione del domicilio nel nostro Paese”, da valutare caso per caso.

Vale anche il contrario: chi è ancora iscritto all’anagrafe di un comune italiano, ma vive all’estero, dal 2024 può dimostrarlo. Deve provare, “sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili”, che per la maggior parte dell’anno non ha avuto in Italia né residenza, né domicilio, né presenza fisica. Fino al 2023, invece, l’iscrizione all’anagrafe bastava da sola e non ammetteva prove contrarie, salvo quanto previsto dalle convenzioni.

E il fisco viene informato: i comuni comunicano all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni e le cancellazioni AIRE fatte d’ufficio, “per i controlli fiscali di competenza”.

Se parti a metà anno

Per l’Italia l’anno non si divide: sei residente per l’intero anno o non lo sei per niente, in base alla “maggior parte del periodo d’imposta”: conta se, per più di metà anno, hai avuto in Italia residenza, domicilio o presenza fisica, o sei rimasto iscritto all’anagrafe dei residenti. Attenzione ai rientri: nell’esempio della circolare, chi vive in Italia fino al 29 febbraio 2024, va all’estero dal 1° marzo al 29 agosto e torna il 30 agosto arriva a 184 giorni, e resta residente per il 2024.

Il frazionamento dell’anno esiste solo dove lo prevede una convenzione: secondo l’Agenzia, quelle con Germania, Svizzera e Panama. Con questi Paesi chi trasferisce definitivamente il domicilio smette di essere residente nel primo Stato dal giorno dopo il trasloco.

Diversi Paesi esteri, invece, l’anno lo dividono: Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo e Stati Uniti ti considerano residente, in modi diversi, dall’arrivo, il Regno Unito solo in alcuni casi, l’Irlanda solo per gli stipendi; la Spagna no. Così nell’anno del trasloco si può essere residenti in due Paesi insieme: lì servono le convenzioni.

Il caso dei Paesi a fiscalità privilegiata

Se sei cittadino italiano, ti cancelli dall’anagrafe e ti trasferisci in un Paese considerato a fiscalità privilegiata, l’Italia ti considera ancora residente “salvo prova contraria”. L’elenco che vale oggi è quello del decreto ministeriale del 4 maggio 1999, aggiornato nel tempo: comprende tra gli altri Emirati Arabi Uniti, Singapore, Hong Kong, Monaco, Andorra e Liechtenstein. La Svizzera ne è uscita dal 2024. Belgio, Regno Unito, Lussemburgo e Malta non ci sono.

La prova è più pesante: devi dimostrare di aver perso “ogni significativo collegamento con lo Stato italiano” e di vivere in modo reale e duraturo nel nuovo Paese (per esempio con la casa della famiglia, i figli a scuola o un lavoro stabile lì).

Come decidono gli altri Paesi

Ogni Paese ha le sue regole, diverse da quelle italiane. In sintesi, secondo le leggi e le amministrazioni fiscali dei singoli Paesi (ottobre 2026):

PaeseSei residente fiscale se…
Regno Unito183 giorni o più nell’anno fiscale (6 aprile – 5 aprile); sotto i 16 giorni (46 se non eri residente nei tre anni prima) non lo sei, in mezzo contano altri test (casa, lavoro a tempo pieno) e i legami con il Paese
Irlandasei presente 183 giorni o più nell’anno, oppure 280 o più sommando quest’anno e il precedente; con 30 giorni o meno nell’anno non sei residente
Spagnapiù di 183 giorni nell’anno, oppure il centro dei tuoi interessi economici in Spagna; si presume se coniuge e figli minorenni vivono lì
Portogallopiù di 183 giorni in 12 mesi che iniziano o finiscono nell’anno, oppure una casa da residenza abituale
Franciain Francia hai casa e famiglia o il soggiorno principale, oppure l’attività professionale, oppure il centro degli interessi economici (ne basta uno)
Germania e Austriahai nel Paese un’abitazione che tieni e usi, oppure ci soggiorni in modo continuativo per più di 6 mesi
Svizzerahai il domicilio in Svizzera, oppure ci soggiorni 30 giorni lavorando o 90 giorni senza lavorare
Belgiohai il domicilio in Belgio o, in mancanza, il centro da cui gestisci il patrimonio; l’iscrizione al registro nazionale fa presumere la residenza
Paesi Bassinessuna soglia di giorni: si guardano le circostanze, cioè il legame personale stabile con il Paese
Stati Unitii cittadini americani sono tassati su tutti i redditi ovunque vivano; per gli altri, sei residente se hai la green card, oppure sei presente almeno 31 giorni nell’anno e 183 giorni “ponderati” sugli ultimi tre anni

I dettagli sono nelle guide alle tasse: Belgio, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Irlanda, Portogallo, Austria e Lussemburgo.

Residente in due Paesi: chi vince?

Con regole così diverse, si può essere residenti in due Paesi nello stesso anno. Allora decide la convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e l’altro Paese, che prevale sulla legge italiana, anche sulla presunzione legata all’anagrafe. L’Italia ne ha con tutti i Paesi della tabella e con molti altri (l’elenco è sul sito del Dipartimento delle Finanze). Il Principato di Monaco e Andorra non ce l’hanno: con loro c’è solo un accordo per lo scambio di informazioni fiscali.

Le convenzioni italiane si ispirano soprattutto al modello dell’OCSE; quelle con il Regno Unito e con il Belgio, per esempio, usano questi criteri, uno dopo l’altro (le “tie breaker rules”):

  1. sei residente dove hai un’abitazione permanente;
  2. se ce l’hai in entrambi i Paesi, dove hai il centro degli interessi vitali, cioè le relazioni personali ed economiche più strette;
  3. se il centro degli interessi vitali non si può stabilire, o se non hai un’abitazione permanente in nessuno dei due Paesi, dove soggiorni abitualmente;
  4. se soggiorni abitualmente in entrambi o in nessuno, nel Paese di cui hai la nazionalità;
  5. se hai entrambe le nazionalità o nessuna delle due, decidono le autorità dei due Paesi di comune accordo.

Un esempio dell’Agenzia del 2023, quando l’iscrizione all’anagrafe bastava da sola (circolare 25/E): chi si era trasferito all’estero e lavorava in smart working da lì, ma era rimasto iscritto all’anagrafe in Italia, risultava residente in tutti e due i Paesi; l’abitazione permanente nel Paese in cui lavora “può configurare il criterio dirimente”.

Stipendio, pensione, casa: chi tassa cosa

Le convenzioni dicono anche quale Paese può tassare ogni tipo di reddito.

Stipendio. Di regola può tassarlo il Paese in cui lavori fisicamente; se sei residente altrove, tassa anche quel Paese, con un credito per l’imposta già pagata. Conta dove sei mentre lavori, non dove ha sede l’azienda: per un iscritto all’AIRE, residente fiscale nel Regno Unito, che lavora da casa sua per un’azienda di Genova, l’Agenzia ha concluso che lo stipendio va tassato solo nel Regno Unito (risposta a interpello 296 del 2021). C’è un’eccezione per le trasferte brevi: lo stipendio resta tassato solo nel Paese di residenza se nell’altro Paese stai (o lavori, secondo la convenzione) al massimo 183 giorni, il datore di lavoro non è residente lì e lo stipendio non è a carico di una sua sede lì. I 183 giorni si contano in modo diverso da una convenzione all’altra: nell’anno fiscale con il Regno Unito, nell’anno solare con il Belgio.

Pensione. Le pensioni private, come quelle dell’INPS, sono tassate di regola solo nel Paese in cui vivi. Quelle pubbliche (per un lavoro nello Stato o negli enti pubblici) sono tassate di regola solo in Italia, salvo che tu sia residente e cittadino dell’altro Paese; con Belgio, Francia e Germania, secondo l’Agenzia, solo se non hai anche la cittadinanza italiana. Chi ha la doppia cittadinanza deve quindi controllare la sua convenzione. Ci sono regole speciali: con la Francia, per esempio, le pensioni INPS sono tassate in tutti e due i Paesi, con un credito in Francia. Per non subire la ritenuta italiana su una pensione INPS si presenta all’INPS il modulo EP-I, con l’attestazione di residenza fiscale firmata dal fisco del Paese in cui vivi.

Casa in Italia. I suoi redditi sono tassati in Italia anche se vivi all’estero, e per un non residente non è abitazione principale; per l’IMU vedi l’articolo sull’AIRE.

Frontalieri con la Svizzera. Dal 2024 vale un accordo nuovo per chi vive in un comune entro 20 chilometri dal confine (c’è un elenco ufficiale), lavora in Ticino, nei Grigioni o in Vallese e di norma torna a casa ogni giorno. I nuovi frontalieri pagano in Svizzera un’imposta alla fonte ridotta all’80% e sono tassati anche in Italia, con un credito per l’imposta svizzera; chi lavorava già come frontaliere il 17 luglio 2023, o lo ha fatto tra il 31 dicembre 2018 e quella data, resta tassato solo in Svizzera. Le regole precise sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa paghi in Italia se non sei più residente

Chi non è residente paga in Italia solo sui redditi “prodotti nel territorio dello Stato” (articolo 23 del TUIR), tra cui:

  • i redditi di case e terreni in Italia;
  • gli stipendi per il lavoro svolto in Italia e i compensi per le attività di lavoro autonomo svolte qui;
  • le pensioni e le indennità di fine rapporto pagate dallo Stato o da enti italiani, salvo quanto dicono le convenzioni;
  • alcuni redditi di capitale pagati da soggetti italiani, ma non gli interessi dei conti correnti bancari e postali in Italia.

Le regole per i non residenti sono più strette: solo alcune deduzioni e detrazioni, e niente detrazioni per i familiari a carico. Fa eccezione chi vive in un Paese che scambia informazioni fiscali con l’Italia, produce in Italia almeno il 75% del suo reddito totale e non ha agevolazioni simili nel Paese in cui vive: in questo caso l’IRPEF si calcola come per i residenti (le condizioni precise sono in un decreto del 2015: verificale con un commercialista). Sul reddito italiano si pagano anche le addizionali regionale e comunale.

La dichiarazione si fa con lo stesso modello Redditi dei residenti e dall’estero si invia online o per raccomandata, entro la scadenza indicata ogni anno nelle istruzioni.

Se resti residente in Italia

Chi resta residente in Italia paga qui le tasse su tutti i redditi, ovunque prodotti, e ha alcuni obblighi in più per quello che ha all’estero:

  • il quadro RW della dichiarazione, per indicare conti, investimenti e immobili all’estero. Per i conti correnti esteri non serve se il valore massimo dell’anno non ha superato i 15.000 euro in tutto (salvo che sia dovuta l’IVAFE);
  • l’IVIE sugli immobili all’estero: 1,06% del valore, ma non si paga sull’abitazione principale, se non è di lusso;
  • l’IVAFE sui prodotti finanziari esteri (0,20% del valore) e, sui conti correnti, 34,20 euro l’anno, che non si pagano se la giacenza media è sotto i 5.000 euro.

Aliquote delle istruzioni della dichiarazione 2026, per i redditi del 2025.

Le tasse pagate all’estero si possono scalare da quelle italiane: diventano un credito d’imposta (articolo 165 del TUIR, dal 2027 articolo 185 del nuovo Testo unico), che si sottrae dall’imposta italiana fino alla quota che corrisponde ai redditi esteri. Il credito vale solo per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo e si perde se non presenti la dichiarazione o non ci indichi i redditi esteri.

Se ti tassano due volte

Può capitare, per esempio nell’anno del trasferimento. Le strade, in ordine:

  • chiedi l’applicazione della convenzione a chi paga il reddito (l’INPS, il datore di lavoro), con l’attestazione di residenza fiscale del Paese in cui vivi;
  • chiedi il rimborso delle ritenute italiane non dovute: chi non è residente in Italia lo chiede al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dalla ritenuta, con l’attestazione del fisco estero. Chi è residente in Italia e deve dimostrarlo a un fisco estero chiede l’attestato di residenza fiscale all’Agenzia;
  • apri una procedura amichevole, in cui sono le autorità dei due Paesi a cercare un accordo. Il termine per chiederla dipende dalla convenzione (nel testo di quella con il Belgio due anni dalla prima notifica, nel modello OCSE tre); tra Paesi dell’Unione europea c’è anche una procedura prevista da una direttiva del 2017, da chiedere entro tre anni.

Se ti stai trasferendo, il percorso “Mi trasferisco” ti ricorda in che ordine fare le cose, dall’AIRE in poi.

Domande frequenti

Quanti giorni posso stare in Italia senza diventare residente fiscale?

Meno di 183 giorni (184 nei bisestili), sommando anche i giorni non consecutivi; un’ora conta come un giorno intero. Ma non basta stare sotto la soglia: sei residente anche se hai in Italia, per la maggior parte dell’anno, la residenza civile o il domicilio, cioè famiglia e relazioni personali.

Se mi iscrivo all’AIRE non pago più le tasse in Italia?

Non necessariamente. L’AIRE ti toglie dall’anagrafe dei residenti, ma resti residente fiscale se per la maggior parte dell’anno hai in Italia il domicilio, la dimora abituale o la presenza fisica. L’Agenzia fa l’esempio di chi tiene una casa in Italia con le utenze attive e ci torna nei fine settimana.

Sono residente in Italia e all’estero nello stesso anno: dove pago?

Decide la convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi: prima conta dove hai un’abitazione permanente, poi il centro degli interessi vitali, poi dove soggiorni abitualmente, poi la nazionalità. Con il Principato di Monaco e Andorra l’Italia non ha una convenzione.

Mi trasferisco a metà anno: sono residente per metà anno?

Per l’Italia no: sei residente per tutto l’anno o per niente, a seconda che per la maggior parte dell’anno tu abbia avuto in Italia residenza, domicilio o presenza fisica (o l’iscrizione all’anagrafe dei residenti). Il frazionamento esiste solo con le convenzioni con Germania, Svizzera e Panama. Diversi Paesi esteri, invece, possono considerarti residente solo da quando arrivi.

La pensione INPS la tassa l’Italia o il Paese in cui vivo?

Di regola il Paese in cui vivi, perché è una pensione privata, ma alcune convenzioni hanno regole proprie (con la Francia è tassata in tutti e due i Paesi). Per non subire la ritenuta italiana si chiede all’INPS l’applicazione della convenzione con il modulo EP-I. Le pensioni pubbliche, invece, sono tassate di regola in Italia.

Fonti

Leggi nel testo vigente all’11 ottobre 2026, pagine consultate l’11 ottobre 2026.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026

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