Aggiornata al 2026. Leggi, regole e procedure possono cambiare: controlla sempre le fonti ufficiali indicate o chiedi a un professionista che parla italiano.
In Svizzera le imposte sul reddito le prelevano Confederazione, Cantone e Comune. Se sei straniero e non hai ancora il permesso C, di solito le paghi con l’imposta alla fonte, trattenuta dal datore di lavoro. Qui trovi le regole federali, le scadenze di Zurigo, Basilea Città e Vaud e cosa cambia con il fisco italiano.
Quando paghi le tasse in Svizzera
Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), chi ha il domicilio fiscale o dimora in Svizzera è assoggettato illimitatamente all’imposta. La dimora fiscale c’è dopo almeno 30 giorni con un’attività lucrativa, o 90 giorni senza (art. 3 della legge sull’imposta federale diretta, LIFD). Per le domande fiscali ti rivolgi all’amministrazione cantonale delle contribuzioni del Cantone dove abiti.
Tre livelli: Confederazione, Cantone, Comune
Ognuno dei 26 Cantoni ha una propria legge tributaria. I Comuni di solito prelevano le loro imposte come multiplo della tariffa cantonale o come percentuale dell’imposta cantonale. Secondo l’AFC:
- l’imposta federale diretta è progressiva, con un’aliquota massima dell’11,5% fissata dalla Costituzione;
- in quasi tutti i Cantoni anche l’imposta cantonale è progressiva; Basilea Città applica una tariffa “quasi” piatta a due livelli;
- Cantoni e Comuni prelevano anche un’imposta sulla sostanza (il patrimonio), con la stessa dichiarazione;
- nella maggior parte dei Cantoni chi appartiene a una Chiesa nazionale paga un’imposta di culto.
L’imposta alla fonte (senza permesso C)
Se hai un permesso L o B e abiti in Svizzera, paghi l’imposta alla fonte (Quellensteuer, impôt à la source) sul reddito da lavoro dipendente (art. 83 LIFD). Il datore la trattiene dal salario e la versa al fisco. Copre le imposte sul reddito di Confederazione, Cantone e Comune, compresa l’eventuale imposta di culto. L’aliquota dipende dal Cantone.
Non sei soggetto all’imposta alla fonte se il coniuge con cui vivi è svizzero o ha il permesso C (art. 83 LIFD). Quando ottieni il permesso C passi alla tassazione ordinaria, con la dichiarazione d’imposta.
La tassazione ordinaria ulteriore (TOU)
In certi casi il Cantone ricalcola le tue imposte con una tassazione ordinaria ulteriore (TOU; in tedesco NOV, nachträgliche ordentliche Veranlagung): dichiari redditi e sostanza e l’imposta già trattenuta viene conteggiata.
È obbligatoria (art. 89 LIFD e art. 9 dell’ordinanza sull’imposta alla fonte) se:
- il tuo reddito lordo da lavoro dipendente è di almeno 120.000 franchi in un anno fiscale;
- hai redditi non tassati alla fonte: in questo caso chiedi il modulo entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Su richiesta puoi chiederla anche sotto quella soglia, per esempio per dedurre i versamenti al pilastro 3a. Il termine è il 31 marzo dell’anno successivo e, secondo l’AFC, non si può prorogare. La richiesta non si può ritirare e la TOU vale fino alla fine dell’imposizione alla fonte. Se non la chiedi, l’imposta alla fonte sostituisce quella ordinaria e non hai altre deduzioni (art. 89a LIFD e art. 10 dell’ordinanza).
Le regole cantonali:
- Zurigo: la NOV è obbligatoria anche con altri redditi non tassati alla fonte di almeno 3.000 franchi, una sostanza di almeno 80.000 franchi (160.000 per i coniugati) o redditi da lavoro indipendente. La domanda si fa online su ZHServices.
- Basilea Città: la NOV si fa anche se hai altri redditi non tassati alla fonte o una sostanza; il modulo è sul sito della Steuerverwaltung.
- Vaud: la TOU è obbligatoria anche con altri redditi o una sostanza; per chiederla usi il modulo 21049.
La dichiarazione d’imposta e le scadenze
Se sei tassato in via ordinaria (permesso C, TOU, lavoro indipendente) presenti ogni anno la dichiarazione d’imposta, anche se non hai ricevuto il modulo (art. 124 LIFD). Le scadenze sono cantonali:
- Zurigo: 31 marzo dell’anno successivo. Per una proroga scrivi all’ufficio fiscale del tuo Comune prima della scadenza. Online con ZHprivateTax.
- Basilea Città: la dichiarazione 2025 scadeva il 31 marzo 2026, con proroga gratuita fino al 30 settembre 2026; oltre costa 40 franchi. Online con eSteuern.BS.
- Vaud: termine legale 15 marzo, con tolleranza fino al 30 giugno. Una proroga gratuita la chiedi entro il 30 giugno con il servizio e-Délai. Online con VaudTax, gratuito.
L’imposta alla fonte riguarda il reddito da lavoro dipendente (art. 83 LIFD). Per i contributi AVS da indipendente leggi la guida al lavoro in Svizzera.
Residenza fiscale in Italia e AIRE
Per l’Agenzia delle Entrate sei fiscalmente residente in Italia se, per almeno 183 giorni l’anno (184 negli anni bisestili), in Italia hai almeno uno di questi elementi: dimora abituale, domicilio (il centro delle tue relazioni personali e familiari), presenza fisica, oppure iscrizione all’anagrafe dei residenti, salvo prova contraria.
Due punti riguardano la Svizzera:
- dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non è più nell’elenco dei Paesi per cui i cittadini italiani emigrati si presumono residenti in Italia (decreto del 20 luglio 2023, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024);
- secondo l’Agenzia, la convenzione con la Svizzera permette di dividere l’anno d’imposta del trasferimento (split year): se trasferisci definitivamente il domicilio, le imposte legate al domicilio finiscono in un Paese trascorso il giorno del trasferimento e iniziano nell’altro dalla stessa data (art. 4 della convenzione).
Per questo è importante l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero): è obbligatoria se ti trasferisci per più di 12 mesi e va fatta entro 90 giorni sul portale Fast It. Sono competenti il Consolato Generale di Zurigo, il Consolato di Basilea e, per Losanna, il Consolato Generale di Ginevra: documenti e sanzioni sono nella guida alla burocrazia in Svizzera.
La convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Italia e Svizzera hanno una convenzione per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 9 marzo 1976, in vigore dal 27 marzo 1979 (RS 0.672.945.41) e resa esecutiva in Italia con la legge 23 dicembre 1978, n. 943. Un protocollo del 2015 l’ha modificata dal 13 luglio 2016. In sintesi:
- i salari sono tassati nel Paese di residenza, ma se lavori nell’altro Paese possono essere tassati lì (art. 15);
- per chi è residente in Svizzera, la Svizzera esenta i redditi che la convenzione permette di tassare in Italia, ma può tenerne conto per l’aliquota; per dividendi, interessi e canoni concede uno sgravio su domanda (art. 24);
- per chi è residente in Italia, l’Italia può includere i redditi tassabili in Svizzera e detrae l’imposta pagata in Svizzera, fino alla quota d’imposta italiana su quei redditi (art. 24).
Il nuovo accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020, applicato dal 1° gennaio 2024, riguarda chi abita in Italia in un Comune entro 20 km dal confine e lavora nei Cantoni Grigioni, Ticino o Vallese, rientrando di regola ogni giorno. Non riguarda chi vive a Zurigo, Basilea o Losanna.
Ogni caso è diverso, soprattutto nell’anno del trasferimento o se hai ancora redditi in Italia: puoi cercare un commercialista a Zurigo, Basilea o Losanna.
Fonti ufficiali
- AFC, “Il sistema fiscale svizzero”, edizione 2025 (PDF): estv.admin.ch
- AFC, “Imposta alla fonte”: estv.admin.ch
- Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), artt. 3, 83, 89, 89a e 124, Fedlex: fedlex.admin.ch
- Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte (OIFo, RS 642.118.2), artt. 9 e 10, Fedlex: fedlex.admin.ch
- SEM, “FAQ – Libera circolazione delle persone” (domande fiscali): sem.admin.ch
- Canton Zurigo, “Quellensteuerpflichtige Personen”: zh.ch
- Canton Zurigo, “Nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen”: zh.ch
- Canton Zurigo, “Steuererklärung Privatpersonen”: zh.ch
- Steuerverwaltung Basel-Stadt, “Wegleitung und Tarife zur Quellenbesteuerung, Ausgabe 2026” (PDF): bs.ch
- Canton Basilea Città, “Steuererklärung als natürliche Person einreichen”: bs.ch
- Canton Vaud, “Personnes imposées à la source / Sourciers”: vd.ch
- Canton Vaud, “Demander un délai pour déposer ma déclaration d’impôt”: vd.ch
- Canton Vaud, “Remplir ma déclaration d’impôt avec VaudTax”: vd.ch
- Agenzia delle Entrate, “Regole generali per persone fisiche” (residenza fiscale): agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, “Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024” (residenza fiscale, PDF): agenziaentrate.gov.it
- Ministero degli Esteri, “AIRE”: esteri.it
- Farnesina, “Portale Fast It”: serviziconsolari.esteri.it
- AFC, “Italia” (convenzione e accordo sui frontalieri): estv.admin.ch
- Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni (RS 0.672.945.41), artt. 4, 15 e 24, Fedlex: fedlex.admin.ch
- Normattiva, “Legge 23 dicembre 1978, n. 943”: normattiva.it
- AFC, “Nuovo accordo tra la Svizzera e l’Italia sull’imposizione dei lavoratori frontalieri” (foglio informativo e FAQ, PDF): estv.admin.ch
Aggiornamento
Informazioni aggiornate al 2026. Leggi, regole e procedure possono cambiare nel tempo: controlla sempre le fonti ufficiali indicate oppure chiedi a un professionista.
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