Cittadinanza italiana per discendenza: cosa è cambiato con la riforma del 2025

Chi è nato all'estero con un'altra cittadinanza non è più italiano in automatico, anche se nato prima del 2025: eccezioni, figli, sentenze e strade che restano.

Con il decreto del 28 marzo 2025, chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza non è più italiano in automatico perché discende da un italiano. Lo è solo se un genitore o un nonno possiede, o possedeva quando è morto, soltanto la cittadinanza italiana, oppure se un genitore, dopo essere diventato cittadino, ha vissuto in Italia almeno due anni di fila prima della sua nascita. Chi era già stato riconosciuto resta cittadino, e le vecchie regole valgono ancora per le domande presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025, per chi entro quell’ora aveva ricevuto un appuntamento e per le cause avviate entro quella data.

La riforma è il decreto-legge 36 del 2025, convertito dalla legge 74 dello stesso anno. Nel 2026 la Corte costituzionale l’ha giudicata legittima, ma con un’ordinanza depositata a luglio ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se sia compatibile con il diritto europeo: la causa è aperta. Qui trovi chi è ancora italiano e chi no, cosa succede ai figli, cosa hanno deciso i giudici, come si fa domanda oggi e quali strade restano a chi è rimasto fuori.

In breve

  • La regola nuova: chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza è considerato “non avere mai acquistato” quella italiana, anche se è nato prima del 2025, salvo le eccezioni.
  • Le eccezioni: un genitore o un nonno con la sola cittadinanza italiana; un genitore che ha vissuto in Italia due anni di fila dopo essere diventato cittadino e prima della nascita del figlio; domande, appuntamenti e cause entro il 27 marzo 2025.
  • I figli dei cittadini: se la cittadinanza non passa in automatico e almeno un genitore è cittadino per nascita, i genitori possono dichiararla entro tre anni dalla nascita, gratis dal 2026.
  • In tribunale: legge confermata dalla Corte costituzionale (sentenza 63 del 2026); domanda alla Corte di giustizia UE ancora aperta (causa C-816/26); la “minor issue” risolta a favore dei richiedenti nel luglio 2026.
  • Costi: 600 euro a persona maggiorenne per la domanda al consolato, fino a 600 in comune, 600 a ricorrente in tribunale.
  • Dati: leggi e circolari in vigore al 24 ottobre 2026.

Queste sono informazioni generali, aggiornate a ottobre 2026, e non sono una consulenza legale. Ogni linea di discendenza è un caso a sé e le regole su questo tema sono cambiate più volte in pochi mesi: prima di spendere soldi in documenti, traduzioni o cause, controlla la pagina del tuo consolato e, se serve, chiedi a un avvocato. I recapiti dei consolati sono nella directory, per esempio a Buenos Aires, San Paolo, Montevideo, New York, Toronto e Sydney.

Cosa dice la nuova regola?

La riforma sta tutta in un articolo nuovo, il 3-bis, inserito nella legge sulla cittadinanza del 1992. Dice che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza”, salvo una di queste condizioni:

  • a) lo status è riconosciuto, con le regole in vigore al 27 marzo 2025, su una domanda completa di documenti presentata al consolato o al comune entro le 23:59, ora di Roma, di quel giorno;
  • a-bis) la domanda è presentata nel giorno di un appuntamento comunicato dall’ufficio entro le 23:59 del 27 marzo 2025;
  • b) lo status è accertato da un giudice su una causa avviata entro le 23:59 del 27 marzo 2025;
  • c) un genitore o un nonno “possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana”;
  • d) un genitore (anche adottivo) “è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.

Basta una delle condizioni. Tre cose da notare:

  • la regola vale anche per chi è nato prima della riforma: è il punto più discusso;
  • tocca solo chi ha già un’altra cittadinanza. Chi è nato all’estero ma non ne ha un’altra resta fuori dalla regola;
  • le eccezioni non aggiustano una linea già interrotta. Il Ministero dell’Interno lo scrive così: l’articolo 3-bis “non introduce un autonomo meccanismo di trasmissione”. Se un antenato aveva perso la cittadinanza prima di trasmetterla, avere un nonno solo italiano non basta a recuperarla.

Il decreto approvato dal Governo il 28 marzo 2025 era diverso: salvava chi aveva un genitore o un nonno nato in Italia. Il Parlamento, con la legge di conversione (n. 74 del 23 maggio 2025), ha tolto il criterio della nascita, ha messo quello della cittadinanza “esclusivamente” italiana e ha aggiunto la salvezza per chi aveva già l’appuntamento. Se leggi da qualche parte del “nonno nato in Italia”, è la regola del decreto originario: non c’è più.

Cosa vuol dire “esclusivamente la cittadinanza italiana”?

Vuol dire che il genitore o il nonno non aveva nessun’altra cittadinanza. Secondo il Ministero dell’Interno (circolare 26185 del 28 maggio 2025) si guarda la situazione alla data della tua nascita, o alla data della sua morte se è morto prima. La prova tocca a te, e “non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte”: i consolati chiedono documenti come certificati negativi di cittadinanza o di non naturalizzazione, attestazioni di rinuncia, certificati di non iscrizione alle liste elettorali del Paese straniero.

In pratica è il caso, per esempio, di chi ha un nonno emigrato che non ha mai preso la cittadinanza del nuovo Paese. Se invece il nonno si era naturalizzato argentino o brasiliano prima della tua nascita, la condizione non c’è.

Il genitore che ha vissuto due anni in Italia

Si prova con il certificato storico di residenza del comune italiano. I due anni devono essere continuativi, venire dopo che il genitore è diventato cittadino (in qualsiasi modo: per discendenza, per naturalizzazione, per beneficio di legge) e prima della nascita del figlio. Se il figlio nasce prima che il genitore completi i due anni, la cittadinanza per nascita non c’è e restano le strade per i minori che vedi più sotto (la dichiarazione solo se il genitore è cittadino per nascita) e quelle da maggiorenni. La circolare del 24 luglio 2025 chiede ai comuni di verificare questa residenza “rigorosamente”, per evitare iscrizioni anagrafiche irregolari.

La tua situazione (nato all’estero, con un’altra cittadinanza)Sei cittadino italiano?
Eri già stato riconosciuto cittadinoSì, resti cittadino
Domanda completa entro le 23:59 del 27 marzo 2025, appuntamento comunicato entro quell’ora o causa avviata entro quella dataSì, se hai i requisiti delle vecchie regole
Un genitore o un nonno aveva solo la cittadinanza italiana (alla tua nascita, o alla sua morte se è morto prima)Sì, dalla nascita
Un genitore ha vissuto in Italia due anni di fila dopo essere diventato cittadino e prima della tua nascitaSì, dalla nascita
Nessuno di questi casiNo: puoi diventarlo solo in altri modi (dichiarazione per i minori, naturalizzazione, riacquisto)

Chi resta cittadino e cosa succede alle domande già presentate

Chi era già stato riconosciuto resta cittadino, da un consolato, da un comune o da un tribunale: lo dicono il decreto e il comunicato del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025. Per il passaporto, la Farnesina ha scritto il 29 marzo 2025 che il pacchetto non ne cambia nella sostanza il rilascio; sull’iscrizione all’AIRE non abbiamo trovato novità.

Per chi aveva una pratica in corso conta la data:

  • la domanda deve essere stata presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 e corredata dei documenti che provano la discendenza. Dopo si possono integrare solo “carenze formali”, per esempio una traduzione mancante;
  • vale anche chi entro quell’ora aveva ricevuto la comunicazione di un appuntamento, e presenta la domanda nel giorno fissato;
  • per le cause, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 24045 del 2026) hanno confermato che la regola nuova non si applica a quelle avviate prima del 27 marzo 2025.

I consolati applicano queste regole con qualche differenza pratica. A Rosario, per esempio, vale anche la domanda spedita con posta tracciata prima del termine o ricevuta su Fast It; San Paolo, Rio de Janeiro e Curitiba hanno scritto di aver convocato o di star convocando chi aveva l’appuntamento.

Resta aperto un caso: chi aveva avviato la procedura ma non aveva ancora ricevuto l’appuntamento il 27 marzo 2025. La Corte costituzionale, nella sentenza 63 del 2026, ha scritto che questa questione resta “impregiudicata”, perché il tribunale che le aveva chiesto di decidere non l’aveva sollevata; a luglio non l’ha esaminata di nuovo perché nei casi di Campobasso non contava. Il Governo, nella relazione al decreto, scriveva che “non varrà” una semplice “domanda di appuntamento”.

I figli dei cittadini: la dichiarazione entro tre anni

Qui la riforma tocca anche chi è cittadino. Se tuo figlio nasce all’estero, ha un’altra cittadinanza e non rientra nelle eccezioni (per esempio perché tu hai la doppia cittadinanza e non hai vissuto due anni in Italia prima della sua nascita), non è più italiano in automatico. Può diventarlo con una dichiarazione dei genitori (legge 91 del 1992, articolo 4, comma 1-bis), se:

  • almeno un genitore è cittadino per nascita. Non basta essere diventati cittadini per naturalizzazione, matrimonio o “beneficio di legge”; il Consolato di San Paolo precisa che non trasmettono in questo modo nemmeno i cittadini riconosciuti con la legge del 2000 per i trentini;
  • e la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita, oppure è seguita da due anni di residenza legale del figlio in Italia.

Fino al 31 dicembre 2025 il termine era di un anno: la legge di bilancio 2026 lo ha portato a tre e ha reso la dichiarazione entro i tre anni gratuita per le domande presentate dal 1° gennaio 2026. Per chi aveva già pagato i 250 euro, i consolati di Rio de Janeiro e New York scrivono che non è previsto rimborso, mentre quello di Buenos Aires indica come chiederlo: chiedi al tuo consolato. Il figlio diventa cittadino dal giorno dopo la dichiarazione (se si usa la strada della residenza in Italia, dal giorno dopo i due anni), non dalla nascita, e da maggiorenne può rinunciarvi se ha un’altra cittadinanza.

Chi diventa cittadino così non è cittadino “per nascita”: per i propri figli non potrà usare la stessa dichiarazione. Potrà però trasmettere la cittadinanza per nascita se rientra in un’eccezione, per esempio se vive in Italia due anni di fila prima della loro nascita: il Ministero dell’Interno conta anche chi è cittadino per beneficio di legge. La pagina dell’Ambasciata a Montevideo è più netta e scrive che chi diventa italiano per beneficio di legge da minorenne non potrà passare la cittadinanza ai figli.

C’è poi un termine transitorio: per i figli di chi è cittadino grazie a una domanda o a una causa entro il 27 marzo 2025, o a una domanda presentata su un appuntamento comunicato entro quella data, se erano minorenni il 24 maggio 2025, la dichiarazione si può presentare fino alle 23:59 del 31 maggio 2029. Il termine originario era il 31 maggio 2026, spostato dal decreto “milleproroghe” convertito nel febbraio 2026. Se nel frattempo il figlio diventa maggiorenne, la dichiarazione la presenta lui. Molte pagine e circolari del 2025 riportano ancora “entro un anno” e “31 maggio 2026”: valgono i tre anni e il 2029.

Se invece tu hai solo la cittadinanza italiana, o un tuo genitore era solo italiano quando è nato tuo figlio (o quando è morto, se prima), o hai vissuto due anni in Italia prima della nascita, tuo figlio è italiano per nascita e basta trascrivere il suo atto di nascita.

Un’ultima novità riguarda i figli di chi diventa cittadino da adulto, per esempio con la naturalizzazione o il riacquisto. Prima i figli minori conviventi diventavano cittadini con il genitore; ora succede solo se, in quel momento, vivono legalmente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se hanno meno di due anni). E per i figli nati all’estero che hanno un’altra cittadinanza il Ministero dell’Interno (circolare del 24 luglio 2025) chiede anche che il genitore, dopo essere diventato cittadino, abbia vissuto in Italia due anni di fila prima della loro nascita: in pratica, i figli già nati quando il genitore diventa cittadino non lo diventano con lui. A loro restano le strade per i maggiorenni: la dichiarazione a 18 anni dopo due anni di residenza in Italia, o la naturalizzazione (vedi le altre strade).

Cosa hanno deciso i giudici

Corte costituzionale, sentenza 142 del 2025 (decisa il 24 giugno, depositata il 31 luglio 2025). Riguardava la vecchia legge, contestata da quattro tribunali (Bologna, Milano, Roma, Firenze) perché permetteva di trasmettere la cittadinanza senza limiti di generazione. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili e in parte non fondate: scegliere quali legami con l’Italia richiedere spetta al Parlamento, non ai giudici. La riforma era già arrivata, ma non era in discussione.

Corte costituzionale, sentenza 63 del 2026 (decisa l’11 marzo, depositata il 30 aprile 2026). Questa volta sotto esame c’era l’articolo 3-bis, su richiesta del Tribunale di Torino. La Corte ha respinto i dubbi del tribunale, in parte perché non fondati e in parte perché inammissibili: la legge è legittima. La regola nuova è “una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana” e “non una revoca”, e l’effetto sul passato è ammesso perché altrimenti “la finalità perseguita dal decreto” “sarebbe stata in gran parte vanificata”. Ha anche rifiutato di mandare la questione alla Corte di giustizia UE.

Corte costituzionale, ordinanza 147 del 2026 (decisa il 9 giugno, depositata il 23 luglio 2026). Su altre tre richieste, una del Tribunale di Mantova e due di quello di Campobasso, la Corte ha fatto quello che a marzo aveva escluso: ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se gli articoli 9 del Trattato sull’Unione e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, quelli sulla cittadinanza europea, “ostino” a una regola come il 3-bis. Ha scritto di ritenere “tuttora” corretta la propria lettura, ma di rinviare per leale cooperazione, perché l’ultima parola sul diritto europeo spetta alla Corte di Lussemburgo. È la causa C-816/26, depositata il 23 luglio 2026: al 24 ottobre 2026 non ha una data di udienza.

Cosa significa oggi: la legge è in vigore e si applica. I giudizi di Mantova e Campobasso davanti alla Corte costituzionale sono sospesi finché non risponde la Corte di giustizia, e quanto ci vorrà non si sa. Diffida di chi presenta il 3-bis come già “cancellato”: non lo è. Il 21 ottobre 2026 è stata pubblicata un’altra richiesta alla Corte costituzionale, del Tribunale di Avellino, sull’applicazione del 3-bis a chi è nato prima della riforma (il caso riguarda una bambina brasiliana).

Le regole delle cause sono cambiate. Dal 2025 nelle cause di cittadinanza non si possono usare testimoni né giuramento, e chi chiede la cittadinanza deve provare che non ci sono cause di mancato acquisto o di perdita (prima, secondo la Cassazione, bastava provare la linea di discendenza). Il contributo unificato è di 600 euro per ogni ricorrente, anche se la causa è collettiva. Chi vive all’estero fa causa al tribunale del distretto in cui è nato il genitore o l’antenato italiano, una regola in vigore dal 2022.

I tribunali sono pieni. Secondo la relazione della Corte d’appello di Venezia per l’anno giudiziario 2026, al 30 giugno 2025 in Italia c’erano 70.446 cause di cittadinanza pendenti, 30.728 delle quali solo al Tribunale di Venezia, competente per gli antenati nati in Veneto. La stessa relazione scrive che al Tribunale di Venezia le riforme hanno portato “solo una lieve diminuzione” delle nuove cause: 10.660 nel 2025 fino al 22 settembre, tante quante in tutto il 2023.

La “minor issue” è stata risolta

Era il problema di molti discendenti, soprattutto negli Stati Uniti, in Argentina e in Brasile, dove si diventa cittadini nascendo nel Paese. Secondo la linea seguita dalla Cassazione nel 2023 e recepita dal Ministero dell’Interno con la circolare 43347 del 3 ottobre 2024, se il genitore italiano si naturalizzava straniero mentre il figlio era minorenne, anche il figlio perdeva la cittadinanza italiana, e la linea si interrompeva.

Il 26 luglio 2026 le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 24045) hanno detto il contrario: il minore nato all’estero da un italiano, in un Paese che gli dava la cittadinanza per nascita sul territorio, era cittadino di tutti e due i Paesi dalla nascita e conservava quella italiana anche se il genitore si naturalizzava. La perdita valeva solo per il figlio che aveva esclusivamente la cittadinanza italiana.

Il Ministero dell’Interno si è adeguato con la circolare 65050 del 10 agosto 2026. Vale per le naturalizzazioni dei genitori avvenute tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992 (non per quelle precedenti). Chi aveva avuto un rifiuto basato solo sulla vecchia linea può chiedere “esclusivamente un mero riesame” all’ufficio che glielo ha dato, e se la domanda originaria era stata presentata prima del 27 marzo 2025, o su un appuntamento comunicato entro quella data, non si applicano i limiti della riforma. Il Consolato di Rosario ha già pubblicato il modulo; quello di San Francisco precisa che chiedere il riesame non significa essere riconosciuti. La pagina del Consolato di Miami, modificata l’ultima volta nel dicembre 2025, riporta ancora la vecchia linea: le pagine dei consolati possono essere indietro.

Per le domande nuove, presentate dopo il 27 marzo 2025, la sentenza aiuta solo chi rientra già in un’eccezione del 3-bis.

Come si chiede oggi il riconoscimento

Al consolato. Ci si rivolge al consolato del luogo in cui si vive, prenotando su Prenot@mi, il portale dei consolati, in tutte le sedi con istruzioni aggiornate che abbiamo controllato. Servono gli atti di stato civile di tutta la linea, dall’antenato italiano fino a te, con apostille e traduzione, e in più le prove dell’eccezione: i documenti sulla cittadinanza solo italiana del genitore o del nonno, o il certificato storico di residenza del genitore. Si pagano 600 euro per ogni maggiorenne, in valuta locale, che non vengono restituiti se la domanda è respinta. Se chiedi a un comune italiano atti di stato civile di più di cento anni su altre persone (gli antenati), il comune può chiedere fino a 300 euro per atto, meno se indichi anno e nome esatti: vale qualunque strada tu scelga. Qualche esempio, dalle tabelle dei consolati in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026:

  • New York: 691 dollari, con money order. La lista d’attesa su Prenot@mi non accetta nuove iscrizioni; il giorno dell’appuntamento la domanda si spedisce per posta, e una domanda incompleta viene respinta e va ripagata;
  • Buenos Aires: 1.032.200 pesos. Gli appuntamenti si prenotano su Prenot@mi con l’opzione “Cittadinanza” (giorni e orari sulla pagina del consolato), e bisogna vivere nella circoscrizione da almeno sei mesi;
  • Rio de Janeiro: 3.546 reais; Montevideo: 27.758 pesos uruguaiani, con una lista d’attesa per chi non trova subito posto.

I tetti alle domande e l’ufficio centrale. La legge 11 del 19 gennaio 2026, in vigore dal 19 febbraio 2026, ha fissato un limite: ogni consolato può ricevere ogni anno al massimo tante domande di maggiorenni quante pratiche di cittadinanza ha concluso nel 2025, e comunque non meno di 100. La risposta deve arrivare entro 36 mesi. Poi le domande dei maggiorenni che vivono all’estero passeranno a un ufficio centrale del Ministero degli Esteri, solo per posta e con i documenti originali in carta; le comunicazioni arriveranno per email. Secondo il nostro calcolo sul testo della legge, l’ufficio partirà il 1° gennaio 2029: nessuna fonte ufficiale che abbiamo letto scrive la data. I consolati continueranno a occuparsi dei figli minorenni dei cittadini già riconosciuti e dei certificati.

In Italia, in comune. Chi va a vivere in Italia può chiedere il riconoscimento al comune di residenza. Il comune può chiedere un contributo fino a 600 euro per ogni maggiorenne. Il Governo, nella relazione al decreto, descriveva un “turismo di cittadinanza” nato dalla saturazione degli appuntamenti nei consolati: chi prende una residenza temporanea in Italia solo per presentare la domanda in comune.

In tribunale. È la strada obbligata in alcuni casi, come le linee che passano da una donna con figli nati prima del 1948 (vedi la storia), e quella scelta da chi non riusciva a ottenere un appuntamento. Costa 600 euro di contributo unificato a ricorrente, più l’avvocato, e dal 2025 le prove sono più difficili.

Le altre strade: naturalizzazione, lavoro, riacquisto

Chi è rimasto fuori può ancora diventare italiano, ma non più “per nascita”.

  • Naturalizzazione in due anni. Chi ha un genitore o un nonno cittadino per nascita e vive legalmente in Italia da almeno due anni può chiedere la cittadinanza (prima della riforma gli anni erano tre). Serve la conoscenza dell’italiano almeno di livello B1, si pagano 250 euro, la risposta deve arrivare entro 24 mesi prorogabili fino a 36, e alla fine si giura.
  • Diventare cittadino a 18 anni. Chi ha un genitore o un nonno cittadino per nascita e, quando compie 18 anni, vive legalmente in Italia da almeno due anni, diventa cittadino se lo dichiara entro un anno dal compleanno.
  • Venire a lavorare in Italia. Dal 2025 i discendenti di italiani che hanno la cittadinanza di Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Canada, Venezuela o Uruguay possono entrare in Italia per lavoro dipendente fuori dalle quote dei decreti flussi (decreto del Ministero degli Esteri del 17 novembre 2025). Serve comunque un datore di lavoro e la procedura del nulla osta; istruzioni operative dedicate non le abbiamo trovate. Il Ministero ha scelto i Paesi extraeuropei con più di 100.000 iscritti all’AIRE a fine 2024 e non ha accolto la proposta di aggiungere Sudafrica, Messico, Perù e Cile.
  • Riacquisto per chi l’ha persa. Chi è nato in Italia o ci ha vissuto almeno due anni di fila, e ha perso la cittadinanza con la vecchia legge del 1912 (per esempio naturalizzandosi straniero) entro il 15 agosto 1992, può riacquistarla con una dichiarazione fatta di persona tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, in comune o al consolato, pagando 250 euro. È cittadino dal giorno dopo. Le altre strade di riacquisto, anche per chi l’ha persa dopo il 1992, sono nell’articolo sulla doppia cittadinanza.

Perché la riforma: i numeri

Il Governo ha motivato il decreto con la necessità di “un vincolo effettivo con l’Italia” dei figli nati all’estero e di riservare la libera circolazione nell’Unione europea a chi “mantenga un legame effettivo col Paese di origine”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di limiti per evitare “abusi o fenomeni di ‘commercializzazione’ dei passaporti italiani”. I numeri usati dal Governo (comunicato della Farnesina e relazione al decreto, marzo 2025):

  • i cittadini italiani residenti all’estero sono passati da circa 4,6 milioni a fine 2014 a 6,4 milioni a fine 2024, più 40% in dieci anni;
  • i riconoscimenti in Argentina sono passati da circa 20.000 nel 2023 a 30.000 nel 2024, in Brasile da oltre 14.000 nel 2022 a 20.000 nel 2024;
  • le cause pendenti erano 23.654 nel 2022 e 61.628 nel 2024;
  • circa tre passaporti su quattro rilasciati dai consolati tra il 2022 e il 2024 (1.187.553 su 1.598.129) sono andati a cittadini nati all’estero;
  • a San Paolo, oltre il 90% di chi chiedeva il riconoscimento era un discendente di quarta o quinta generazione.

Gli “oriundi” che potrebbero chiedere la cittadinanza sono stati stimati dalla Farnesina, nel comunicato del 28 marzo 2025, tra 60 e 80 milioni; la relazione del Governo al decreto parla di “oltre 60 milioni” (una stima del 2011) e avverte che “qualsiasi stima” è “puramente congetturale”. È una stima, non un conteggio.

Un caso portato in Parlamento: il sindaco di Val di Zoldo, in provincia di Belluno, ha scritto alla Commissione del Senato nell’aprile 2025 che gli iscritti all’AIRE del suo comune erano saliti da 989 nel 2010 a 1.808, a fronte di circa 2.800 residenti, e che 1.611 elettori su 3.996 vivevano all’estero.

Il Senato ha approvato la conversione del decreto il 15 maggio 2025 (81 sì, 37 no), la Camera il 20 maggio (137 sì, 83 no). Dopo la riforma, l’ISTAT conta 127.477 acquisizioni di cittadinanza all’estero nel 2025 (dato provvisorio, per tutte le vie: discendenza, matrimonio, figli minori), il 7,4% in meno delle 137.622 del 2024, e un calo del 59,7% delle nascite di italiani registrate in America centrale e meridionale: secondo l’ISTAT, su questo calo “ha inciso anche la nuova normativa sulla cittadinanza”. Dati ufficiali sul numero di domande presentate dopo il 27 marzo 2025 non ne abbiamo trovati. Su quanti sono e dove vivono oggi gli italiani all’estero c’è l’articolo dove vivono gli italiani all’estero.

Non va confuso con il referendum dell’8 e 9 giugno 2025, che chiedeva di ridurre da 10 a 5 anni la residenza necessaria agli stranieri per chiedere la cittadinanza: riguardava la naturalizzazione, non la discendenza, e non ha raggiunto il quorum (votò il 30,59% degli elettori in Italia).

Un po’ di storia: perché tanti discendenti erano italiani

Per oltre un secolo la cittadinanza italiana è passata da genitore a figlio senza limiti di generazioni. Le tappe che spiegano le domande di oggi:

  • 1865. Il primo codice civile del Regno dà la cittadinanza per discendenza dal padre, ovunque si nasca.
  • 1912. La legge 555, in vigore dal 1° luglio 1912, conferma la trasmissione dal padre. Il figlio nato in un Paese che gli dà la propria cittadinanza resta anche italiano (articolo 7); chi si naturalizza straniero volontariamente perde quella italiana (articolo 8), e la donna che sposa uno straniero la perde se il marito gliela trasmette.
  • 1948. Entra in vigore la Costituzione, con la parità tra uomo e donna. Nel 1975 la Corte costituzionale cancella la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava uno straniero; nel 1983 (sentenza 30) stabilisce che anche la madre trasmette la cittadinanza. Per anni giudici e amministrazione la applicano solo ai figli nati dal 1° gennaio 1948.
  • 1983. La legge 123 riconosce cittadini i figli di padre o di madre italiani, con l’obbligo di scegliere una sola cittadinanza da maggiorenni.
  • 1992. La legge 91, in vigore dal 16 agosto 1992, ammette la doppia cittadinanza: chi prende un’altra cittadinanza non perde più quella italiana.
  • 2000 e 2006. Due leggi aprono la cittadinanza ai discendenti di chi era emigrato prima del 1920 dai territori austro-ungarici poi diventati italiani, come il Trentino, o ceduti alla Jugoslavia (legge 379 del 2000, con un termine scaduto nel 2010), e a quelli di lingua e cultura italiane di Istria, Fiume e Dalmazia (legge 124 del 2006, senza scadenza).
  • 2009. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 4466) riconoscono la cittadinanza anche ai figli di donne che l’avevano persa sposando uno straniero prima del 1948. Secondo il Governo, la sentenza dà questa possibilità solo al giudice, non a consolati e comuni: da qui le cause per le linee “materne”.
  • 2025. Il decreto-legge 36 introduce l’articolo 3-bis e il limite di generazioni.

Nel marzo 2025 il Governo aveva annunciato anche un disegno di legge con altre regole, tra cui la trasmissione per via materna ai nati dopo il 1° gennaio 1927: nelle fonti ufficiali che abbiamo consultato non risulta approvato. Della parte di quel pacchetto diventata legge, quella sulle procedure, abbiamo parlato sopra. Se ti interessa la storia dell’emigrazione dietro queste domande, c’è l’articolo sulle lingue dell’emigrazione italiana.

Come fanno gli altri Paesi europei. Il Governo ha presentato la riforma come un allineamento all’Europa. Alcuni esempi, dalle fonti ufficiali dei rispettivi governi:

PaeseRegola per i nati all’estero
GermaniaDal 2000 il figlio nato all’estero da un genitore tedesco anche lui nato all’estero (dopo il 1999) e residente all’estero non è tedesco, se la nascita non viene registrata entro un anno
IrlandaChi ha un nonno nato sull’isola d’Irlanda può diventare cittadino iscrivendosi al registro delle nascite all’estero; i figli nati prima dell’iscrizione del genitore non hanno diritto alla cittadinanza
SpagnaLa legge sulla memoria democratica del 2022 ha aperto la cittadinanza a figli e nipoti di spagnoli esiliati, con un termine chiuso il 22 ottobre 2025
PortogalloI nipoti di portoghesi possono diventarlo con una dichiarazione; dal 2026 (legge organica 1 del 18 maggio 2026) serve anche una prova della conoscenza della lingua e della cultura

Domande frequenti

Mio nonno era italiano: sono ancora cittadino?

Dipende. Se sei nato all’estero e hai un’altra cittadinanza, lo sei dalla nascita solo se tuo nonno (o un tuo genitore) aveva soltanto la cittadinanza italiana alla tua nascita, o quando è morto se è morto prima, oppure se un tuo genitore ha vissuto in Italia due anni di fila dopo essere diventato cittadino e prima della tua nascita. Se eri già stato riconosciuto, o hai presentato la domanda o avviato la causa entro il 27 marzo 2025, valgono le vecchie regole.

La riforma è stata annullata dalla Corte costituzionale?

No. Con la sentenza 63 del 2026 la Corte l’ha giudicata legittima. Con l’ordinanza 147 del 2026 ha però chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se sia compatibile con le regole sulla cittadinanza europea: la causa C-816/26 è aperta e, al 24 ottobre 2026, senza una data di udienza. Intanto la legge si applica.

Sono già cittadino: i miei figli nati all’estero sono italiani?

Se hai un’altra cittadinanza e non hai vissuto due anni in Italia prima della loro nascita (e nessuno dei tuoi genitori era solo italiano), non lo sono in automatico. Se sei cittadino per nascita puoi dichiarare la loro cittadinanza entro tre anni dalla nascita, gratis dal 2026. Per i figli che erano minorenni il 24 maggio 2025, se sei cittadino grazie a una domanda o a una causa entro il 27 marzo 2025, o a una domanda su un appuntamento comunicato entro quella data, il termine è il 31 maggio 2029.

Quanto costa chiedere la cittadinanza per discendenza?

Al consolato 600 euro per ogni maggiorenne, pagati in valuta locale e non rimborsati se la domanda è respinta. In comune il contributo può arrivare a 600 euro per ogni maggiorenne. In tribunale il contributo unificato è di 600 euro per ogni ricorrente, più il costo dell’avvocato. In tutti i casi ci sono documenti e traduzioni, e i comuni possono chiedere fino a 300 euro per ogni atto di stato civile con più di cento anni.

Mi avevano negato la cittadinanza per la “minor issue”: cosa posso fare?

Se il rifiuto si basava solo sulla vecchia linea (un antenato nato con doppia cittadinanza in un Paese che dà la cittadinanza a chi ci nasce, il cui genitore italiano si era naturalizzato mentre lui era minorenne, tra il 1912 e il 1992), dopo la sentenza delle Sezioni Unite 24045 del 2026 e la circolare del Ministero dell’Interno 65050 del 10 agosto 2026 puoi chiedere un riesame all’ufficio che ti ha risposto. Se la domanda originaria era stata presentata prima del 27 marzo 2025, o su un appuntamento comunicato entro quella data, non si applicano i limiti della riforma.

Se non sono più cittadino per nascita, come posso diventare italiano?

Se hai un genitore o un nonno cittadino per nascita, puoi chiedere la naturalizzazione dopo due anni di residenza legale in Italia, con l’italiano almeno al livello B1. Se discendi da un italiano e hai la cittadinanza di Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Canada, Venezuela o Uruguay, puoi entrare in Italia per lavoro dipendente fuori dalle quote, con un datore di lavoro e il nulla osta. Se sei nato in Italia o ci hai vissuto due anni e hai perso la cittadinanza entro il 1992, puoi riacquistarla con una dichiarazione entro il 31 dicembre 2027.

Quando partirà l’ufficio centrale della Farnesina?

La legge 11 del 2026 lo fa partire “dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore”, cioè successivo al 2026: secondo il nostro calcolo, il 1° gennaio 2029. Da allora le domande dei maggiorenni che vivono all’estero andranno spedite per posta all’ufficio centrale del Ministero degli Esteri. Fino ad allora si presentano ai consolati, che hanno un tetto annuale alle domande e 36 mesi per rispondere.

Fonti

Leggi e decreti

Circolari del Ministero dell’Interno

Sentenze

Ministero degli Esteri e consolati

Governo, Parlamento, statistiche

Altri Paesi

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026

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